VIncA positiva è atto endoprocedimentale non impugnabile autonomamente (TAR Lombardia n. 793 del 04.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di valutazione di incidenza ambientale positiva, adottato dall’ente gestore del sito Natura 2000, ha consistenza giuridica di parere endoprocedimentale e, isolatamente considerato, è privo di autonoma lesività: esso non è impugnabile se non unitamente al provvedimento autorizzatorio finale che su di esso si fondi. Il termine decadenziale per impugnare tale autorizzazione decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, intesa come percezione della sua esistenza e della sua attualità lesiva, non richiedendo la cognizione integrale dell’atto, che legittima semmai la proposizione di motivi aggiunti nel successivo termine di sessanta giorni. La formula di stile con cui si estende l’impugnazione a ogni atto presupposto, connesso e consequenziale è priva di valore processuale e non vale a individuare un oggetto specifico di impugnativa.
Il Fatto
Il ricorrente, ente gestore della riserva naturale e della Zona Speciale di Conservazione, ha impugnato tre provvedimenti di valutazione di incidenza ambientale positiva emessi dal Parco regionale sui rinnovi di altrettanti appostamenti fissi di caccia, siti entro il raggio di 1000 metri dal confine del sito Natura 2000. Dopo l’opposizione dei controinteressati, i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono stati trasposti davanti al giudice amministrativo.
Con successivi motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato i decreti regionali di rinnovo delle autorizzazioni, compresi per la prima volta in giudizio. Tutte le parti intimate hanno eccepito l’inammissibilità dei ricorsi introduttivi e l’irricevibilità dei motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, disposta la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva, esamina anzitutto l’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti, per la sua interferenza sull’ammissibilità dei ricorsi introduttivi. L’eccezione è accolta.
La richiesta inviata dal ricorrente alla struttura regionale il 16.10.2023 dimostra la piena conoscenza delle autorizzazioni al rinnovo. In quella comunicazione il ricorrente ha chiesto l’annullamento in autotutela dei decreti di VIncA e la sospensione cautelare della vigenza delle autorizzazioni regionali, riconoscendo che da esse viene esercitata l’attività venatoria. Tali affermazioni non ammettono spiegazione alternativa alla piena conoscenza del rilascio dei titoli.
Secondo l’art. 41 c.p.a., il termine decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza. La giurisprudenza citata chiarisce che la piena conoscenza non esige la cognizione integrale dell’atto, ma la percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne comportano la lesività; la successiva cognizione completa consente semmai di proporre motivi aggiunti. La previsione dei motivi aggiunti comprova che il dies a quo non coincide con la conoscenza integrale, pena la compressione della tutela giurisdizionale e, al contempo, la possibilità di impugnazione sine die.
Nel caso di specie, il termine per impugnare le autorizzazioni è scaduto il 15.12.2023, mesi prima della notificazione dei motivi aggiunti del 29.7.2024, dichiarati irricevibili ex art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a.. La generica formula di impugnazione di ogni atto connesso e presupposto è priva di valore processuale e non vale a estendere il ricorso alle autorizzazioni regionali.
Quanto ai ricorsi introduttivi, il Collegio accoglie l’eccezione di inammissibilità. Le VIncA adottate dal Parco hanno natura di meri pareri endoprocedimentali resi a favore della Regione, competente al rilascio dei titoli: non sono dotate di autonoma lesività e vanno impugnate unitamente al provvedimento autorizzatorio finale. Le linee guida nazionali e regionali confermano che lo screening è prevalentemente un endoprocedimento e non una vera autorizzazione a sé stante. Poiché l’impugnazione congiunta è avvenuta tardivamente, i ricorsi introduttivi sono dichiarati inammissibili per difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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