Il rifiuto di accesso alle infrastrutture può fondarsi su ragioni di salute e sicurezza e la condivisione di impianti terzi va valutata (TAR Lazio n. 14378 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di gestore di infrastruttura fisica di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2016 comprende ogni soggetto che fornisca un’infrastruttura destinata alla prestazione di servizi di trasporto, essendo le tipologie indicate (ferrovie, strade, porti, aeroporti) elencate a titolo esemplificativo. Il rifiuto di accesso all’infrastruttura fisica può essere legittimamente fondato, ai sensi dell’art. 3, comma 4, lett. c) e d), d.lgs. n. 33/2016, su ragioni di tutela dell’incolumità, sicurezza e sanità pubblica e sulla disponibilità di mezzi alternativi di accesso all’ingrosso. L’Autorità di regolazione, nell’accogliere l’istanza di accesso, deve valutare la proposta di condivisione di un’infrastruttura esistente di un terzo operatore e, ove necessario, disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo detentore dell’impianto.
Il Fatto
Il Comune di Manfredonia impugnava la delibera con cui l’AGCOM, definendo la controversia tra l’ente locale e un operatore di telecomunicazioni, aveva ordinato al Comune di concedere l’accesso a un’area di sua proprietà per l’installazione di un impianto di comunicazione elettronica ad alta velocità. L’Autorità aveva rigettato l’istanza relativa al sito originariamente individuato dall’operatore, ma aveva accolto la richiesta, formulata in sede procedimentale, di accesso a un sito alternativo sempre di proprietà comunale. Il Comune deduceva la violazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 33/2016, lamentando in particolare la mancata considerazione delle ragioni di tutela della salute pubblica e ambientale e l’omessa valutazione della soluzione della coubicazione su una infrastruttura preesistente di un terzo operatore, estraneo al procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso la fondatezza delle censure con cui il Comune negava la propria qualifica di gestore di infrastruttura fisica. L’art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2016 va interpretato nel senso che l’elencazione delle infrastrutture (ferrovie, strade, porti, aeroporti) non è tassativa, ma meramente esemplificativa, in coerenza con la ratio del decreto di favorire la massima diffusione della banda larga tramite l’accesso più ampio alle infrastrutture passive.
Il Tribunale ha invece ritenuto fondate le doglianze relative al difetto di istruttoria. L’AGCOM aveva apoditticamente svalutato le determinazioni comunali, senza considerare che le osservazioni dell’ente locale — relative al rischio di concentrazione di impianti e alle esigenze di tutela del paesaggio e della salute pubblica — erano riconducibili alle fattispecie di rifiuto tipizzate dall’art. 3, comma 4, lett. c) e d), del decreto. Tali ragioni avrebbero imposto all’Autorità di valutare la sussistenza di mezzi alternativi di accesso, come l’infrastruttura esistente di un terzo operatore.
Quanto alla proposta di coubicazione su impianto del terzo, il Collegio ha evidenziato come l’AGCOM avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del detentore dell’infrastruttura, ai sensi dell’art. 6, commi 5 e 6, del proprio Regolamento (delibera n. 352/08/CONS.), atteso il rapporto di connessione oggettiva con la controversia. L’omessa valutazione della preesistente infrastruttura e la mancata considerazione delle ragioni di tutela ambientale e urbanistica evidenziate dall’ente locale inficiano la delibera per eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di istruttoria e della irragionevolezza.
Il ricorso è stato conseguentemente accolto, con compensazione delle spese di lite per la peculiarità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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