Requisiti ISO e attività coerenti nella gara per manutenzione rotabili (TAR Lombardia n. 3618 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di esclusione da una gara pubblica, sorretto da una pluralità di ragioni autonome e distinte, è riconducibile allo schema del provvedimento plurimotivato, con la conseguenza che la legittimità di una sola delle motivazioni è di per sé idonea a sorreggerlo, rendendo irrilevanti le ulteriori censure. In materia di requisiti di capacità tecnico-professionale, la certificazione di qualità deve riguardare lo specifico ciclo produttivo dell’impresa; il codice di classificazione ha valore meramente convenzionale e non determina la riconducibilità dell’attività effettivamente svolta alla generalità di quelle astrattamente riconducibili al codice stesso. Ne consegue che la certificazione ISO relativa alla “riparazione” di prodotti in metallo e macchine non è coerente con l’attività di manutenzione di materiale rotabile, ove la lex specialis richieda attività coerenti con l’oggetto della gara.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla procedura di gara indetta da Trenord per l’affidamento del servizio di interventi di manutenzione sul materiale rotabile presso i siti del “deposito esteso”, per un importo a base di gara di € 14.015.640,00. Il disciplinare richiedeva, tra i requisiti di capacità tecnica e professionale, il possesso di certificazioni di conformità del sistema di qualità alle norme UNI EN ISO 14001 e ISO 45001, relative ad “attività coerenti con quelle oggetto di gara”.

L’esclusione è stata disposta per la ritenuta non coerenza delle certificazioni prodotte con l’oggetto dell’appalto, per la pendenza di contenziosi con la stazione appaltante e per la presunta omessa dichiarazione di tali contenziosi nel DGUE, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e f-bis), d.lgs. n. 50/2016.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato il carattere plurimotivato del provvedimento di esclusione, sorretto da ragioni autonome e distinte; in applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale, è risultato sufficiente esaminare la censura relativa alla ritenuta non coerenza delle certificazioni, essendo la legittimità di una sola motivazione idonea a sorreggere il provvedimento, a prescindere dalle ulteriori doglianze.

Nel merito, la Corte ha richiamato la giurisprudenza del C.G.A.R.S. n. 476 del 2017, secondo cui le certificazioni di qualità riguardano lo specifico ciclo produttivo dell’impresa e il codice di classificazione ha valore meramente convenzionale, dipendendo la portata della certificazione unicamente dal suo oggetto specifico. Nella specie, il campo di applicazione delle certificazioni prodotte dalla ricorrente risultava testualmente estraneo all’oggetto dell’appalto, riguardando attività di progettazione, fabbricazione e posa di barriere stradali e segnaletica.

La Corte ha quindi escluso la rilevanza del richiamo al codice NACE 33.1, che identifica l’attività di “riparazione di prodotti in metallo, macchine e apparecchiature”, senza richiamare gli altri mezzi di trasporto, a differenza del codice NACE 33.17 che, invece, avrebbe potuto risultare coerente con la specifica attività di manutenzione del materiale rotabile. Ha altresì evidenziato la differenza tra attività di riparazione e attività di manutenzione, con particolare riguardo alle stringenti regole di sicurezza dell’esercizio ferroviario.

Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *