Cessata materia del contendere per pagamento successivo al ricorso in ottemperanza (TAR Lombardia n. 2353 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da conseguire attraverso la fase satisfattiva. L’adempimento tardivo non esonera l’Amministrazione soccombente dalla refusione delle spese di lite, atteso che la necessità di agire in giudizio è comunque dipesa dalla sua inerzia. Il difensore della parte vittoriosa, ove dichiaratosi antistatario, ha diritto alla distrazione delle spese liquidate.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, con sentenza n. 1037/2025 del 5 marzo 2025, il riconoscimento del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna dell’Amministrazione a provvedere all’assegnazione del beneficio.
Non avendo l’Amministrazione spontaneamente eseguito la pronuncia, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Lombardia. Nelle more del giudizio, in prossimità della camera di consiglio, il Ministero ha dato esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento di quanto dovuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della nota depositata dal ricorrente, con la quale è stata dichiarata l’avvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione, mediante il pagamento di quanto dovuto. Tale circostanza ha reso priva di oggetto la domanda satisfattiva, configurandosi la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha ritenuto che esse debbano essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, in quanto l’esecuzione è intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. La condotta processuale del Ministero, che ha determinato la necessità per il ricorrente di attivare la sede giurisdizionale per vedere soddisfatto il proprio diritto, integra i presupposti per l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Il Collegio ha conseguentemente liquidato le spese in favore del ricorrente nella misura di euro 800, oltre spese generali e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha infine ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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