Ottemperanza del giudicato sul beneficio per la formazione dei docenti precari (TAR Marche n. 543 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della sua proposizione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato il mancato adempimento del giudicato e non opposta dall’Amministrazione alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esecuzione integrale al titolo, assegna un termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione e nomina, per il caso di inutile decorso, il Commissario ad acta. La non contestazione dell’inadempimento al momento della presentazione del ricorso giustifica la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il giudice del lavoro, con sentenza del Tribunale di Pesaro, ha dichiarato il diritto di un docente a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici considerati. Sulla sentenza, regolarmente notificata, si è formato il giudicato, come attestato dalla Cancelleria.
Il docente agisce quindi davanti al TAR Marche per l’ottemperanza, lamentando la mancata esecuzione del titolo e chiedendo il pagamento delle somme riconosciute. L’Amministrazione resistente non oppone alcuna difesa sostanziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della procedibilità. Il ricorso è ammissibile perché tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa è decorso il termine di 120 giorni fissato dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, che segna il momento a partire dal quale il creditore può attivare il rimedio dell’ottemperanza.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non risulta eseguito. In presenza dei presupposti di legge, e in particolare del decorso del termine, l’Amministrazione — costituitasi solo formalmente — non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. L’assenza di contestazione sostanziale consolida l’accertamento contenuto nel giudicato.
Il Tribunale accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine assegna il termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario — variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti — anche tramite funzionario delegato e avvalendosi della struttura organizzativa regionale.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al relativo pagamento, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a. Il Collegio richiama, sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.
Nota della Redazione
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