La SCIA in sanatoria non può sanare opere soggette ad accertamento di conformità (TAR Puglia n. 181 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La SCIA in sanatoria presuppone che l’intervento realizzato rientri nella nozione di opera soggetta a tale regime edilizio, quale condizione preliminare di ammissibilità; il requisito della doppia conformità attiene a valutazioni successive. Le opere abusive devono essere valutate in modo unitario, non parcellizzato, quando siano avvinte da un vincolo funzionale di strumentalità alla realizzazione di un complesso unitario. Non possono essere attratte alla categoria delle mere pertinenze le opere che, per dimensioni e tipologia, comportano una durevole trasformazione del territorio e presentano una funzione autonoma rispetto all’edificio cui accedono. Tali interventi integrano una nuova opera e richiedono il titolo a sanatoria dell’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la nota con cui il Comune aveva escluso la possibilità di sanare con SCIA in sanatoria alcune opere realizzate senza titolo su un suolo di sua proprietà, ritenendo necessario il diverso procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Le opere oggetto di contestazione erano state individuate in una precedente nota di avvio del procedimento e comprendevano, tra l’altro, una piscina, una pavimentazione di circa 235 mq, un campo da gioco e altri manufatti. Il ricorrente sosteneva che le opere fossero sanabili con SCIA e, in subordine, che non richiedessero autorizzazione paesaggistica né demaniale.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso. La Corte ha chiarito che il presupposto preliminare per assoggettare un intervento a sanatoria mediante SCIA è che esso rientri nella nozione di opera soggetta a tale regime edilizio. Il requisito della doppia conformità attiene solo a valutazioni successive. Le opere non possono essere valutate in modo parcellizzato, ma devono esserlo unitariamente, essendo avvinte da un unico vincolo funzionale di strumentalità alla realizzazione di un complesso: piscina, pavimentazione, impianti, campo da gioco e altri corpi di fabbrica risultavano funzionali al miglior uso del manufatto a fini residenziali.

Nel caso di specie, l’intervento ha comportato la trasformazione di circa 270 mq di suolo originariamente allo stato naturale in un manufatto composito. La pavimentazione, inoltre, risultava realizzata ex novo, non essendovi traccia della preesistenza di altra pavimentazione in cemento. Le opere, per dimensioni e tipologia, non possono essere attratte alla categoria delle mere pertinenze: la piscina non è esclusivamente complementare all’uso dell’abitazione, comporta una durevole trasformazione del territorio e presenta una funzione autonoma sotto il profilo urbanistico, non coincidente con la nozione civilistica.

Difettando il carattere della modesta entità e della dipendenza esclusiva, le opere devono essere attratte nella nozione di nuova opera, con conseguente necessità del titolo a sanatoria richiesto dall’Ente. Il TAR ha altresì dichiarato inammissibile la censura relativa alla mancata autorizzazione paesaggistica e demaniale, non pertinente al contenuto della nota impugnata, e infondata la doglianza sul difetto delle garanzie partecipative, non essendo dovuto il preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990 per la natura dichiarativa della SCIA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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