Ottemperanza alla carta docente: termine di centoventi giorni e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 782 del 01.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obbligo di pagamento si applica anche alle sentenze del giudice ordinario che accertino il diritto del docente alla carta docente. Decorso inutilmente tale termine e accertato il passaggio in giudicato del titolo, il giudice amministrativo accoglie il ricorso per ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm. e ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione, nominando in caso di persistente inadempimento un commissario ad acta. La mancanza di disponibilità nei pertinenti capitoli di bilancio non ostacola la soddisfazione del creditore, dovendosi ricorrere al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, l. n. 669/1996.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce dinanzi al TAR per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto a ricevere la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per l’importo di 500,00 euro annui, condannando l’Amministrazione a metterla a disposizione.

La sentenza, notificata al Ministero, non aveva ricevuto alcuna attuazione, né aveva avuto riscontro la richiesta di esecuzione trasmessa successivamente. Il titolo era nel frattempo divenuto definitivo, come attestato dalla cancelleria del giudice ordinario. La ricorrente chiede quindi l’ordine di ottemperanza e, in caso di mancata esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato e risulta ampiamente decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La notifica era avvenuta il 14 febbraio 2024, mentre il ricorso è stato notificato il 28 dicembre 2024.

Il TAR richiama la riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149/2022, che ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ.: non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale. Sono pertanto integrati i presupposti dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Non essendo contestato che il Ministero non abbia dato alcuna attuazione, il ricorso è accolto e l’Amministrazione è condannata a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.

In caso di persistente inadempimento, il TAR nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente o in un dirigente delegato, che darà corso al pagamento o all’accredito sulla carta. In caso di non capienza dei capitoli di bilancio, potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, l. n. 669/1996. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui le norme di bilancio hanno efficacia meramente interna e la mancanza di disponibilità non può ostacolare la soddisfazione del creditore. Trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non è liquidato alcun compenso commissariale. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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