Esecuzione del giudicato sul diritto alla carta elettronica del docente (TAR Emilia-Romagna n. 143 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è esperibile quando l’amministrazione, ritualmente notificata la sentenza, non vi abbia dato esecuzione nel termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97. La notificazione della sentenza all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal domicilio digitale dell’amministrazione è idonea a far decorrere tale termine. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora un Commissario ad acta, senza liquidare alcun compenso quando l’incarico sia affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione in parte qua al giudicato formatosi sulla sentenza n. 349/2024 del Tribunale di Piacenza – Sezione Civile. Con quella pronuncia era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo di € 500,00 annui, ed era stato condannato il Ministero a metterla a disposizione dell’interessata.

La ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Piacenza in data 20 ottobre 2025. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale, valorizzando la documentazione prodotta dalla ricorrente e la mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’amministrazione, neppure costituitasi. L’inerzia dell’amministrazione rispetto al giudicato del giudice ordinario integra il presupposto dell’ottemperanza.

Il Collegio ha verificato la decorrenza e lo spirare del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 concede alle amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Sul punto rileva la notificazione della sentenza in data 23 maggio 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo. Il Tribunale richiama sul punto un orientamento consolidato, citando le pronunce di TAR Sicilia, Catania, n. 2432 del 2025, TAR Calabria, Catanzaro, n. 1209 del 2025, TAR Umbria n. 370 del 2025, TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 586 del 2024, TAR Sicilia, Palermo, n. 2432 del 2024 e TAR Veneto n. 169 del 2024.

Accertata l’infruttuosa scadenza di tale termine, il Tribunale ha accolto la domanda e ordinato al Ministero di provvedere agli adempimenti imposti dal giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Tribunale ha escluso la liquidazione di alcun compenso commissariale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in complessivi € 700,00 oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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