Estinzione ex art. 445 c.p.p. non equivale a riabilitazione per porto d’armi (TAR Lazio n. 8017 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p., conseguita all’esito di una sentenza di patteggiamento, non è equiparabile alla riabilitazione di cui agli artt. 178 e 179 c.p. Le due pronunce rispondono a finalità differenti: l’estinzione opera di diritto per il solo decorso del tempo, senza alcuna valutazione sulla condotta del soggetto, mentre la riabilitazione presuppone un accertamento approfondito, rimesso al Tribunale di Sorveglianza, circa le prove effettive e costanti di buona condotta. Ne consegue che, in assenza di riabilitazione, l’autorità di pubblica sicurezza è priva di qualsiasi spazio di discrezionalità e deve applicare in modo automatico e vincolante l’effetto ostativo previsto dall’art. 43, comma 1, lett. c), T.U.L.P.S. per i condannati per porto abusivo di armi, senza poter valutare la risalenza del reato o la condotta successiva dell’interessato.
Il Fatto
Un soggetto condannato nel 1991 per porto abusivo di armi, reato successivamente dichiarato estinto ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p., presentava istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile per l’esercizio del tiro a volo. La Questura di Roma, dopo il preavviso di diniego e le relative osservazioni, rigettava l’istanza richiamando la sussistenza del precedente penale ostativo. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per la prematura adozione del diniego e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, sostenendo l’equiparazione tra l’estinzione del reato e la riabilitazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, escludendo in primo luogo la dedotta violazione procedimentale. Il preavviso di diniego era stato notificato e il ricorrente aveva validamente presentato osservazioni entro il termine: le successive memorie integrative, depositate oltre la scadenza, erano state correttamente pretermesse dall’Amministrazione. Nessun vizio poteva quindi derivare dalla circostanza che il provvedimento fosse stato adottato prima della presentazione di osservazioni tardive.
Nel merito, la Sezione ha richiamato il disposto dell’art. 43, comma 1, lett. c), T.U.L.P.S., che preclude la concessione della licenza di portare armi a chi sia stato condannato per porto abusivo di armi. Tale norma configura un automatismo ostativo che può essere superato solo se l’interessato abbia ottenuto la riabilitazione, istituto che consente all’Amministrazione di rivalutare discrezionalmente l’istanza.
La pronuncia ha nettamente distinto i due istituti. La riabilitazione ex art. 179 c.p. richiede una valutazione diagnostica del ravvedimento del condannato, accertata dal Tribunale di Sorveglianza sulla base di prove effettive e costanti di buona condotta. La dichiarazione di estinzione del reato conseguita al patteggiamento opera invece automaticamente, per il solo decorso del tempo, senza alcun esame della condotta successiva alla sentenza. La diversità di presupposti rende l’una non assimilabile all’altra.
A sostegno di tale conclusione, la sentenza richiama i precedenti della Cassazione civile, Sez. I, n. 9890 del 15.04.2025 e del TAR Reggio Calabria, Sez. I, n. 168 del 07.03.2022, che avevano già escluso l’equiparazione. In assenza di riabilitazione, la Questura non dispone di alcun margine discrezionale e non può valutare elementi quali la risalenza del reato, l’assenza di successive condotte illecite o l’attività lavorativa svolta dall’istante, pure documentati in giudizio.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 178 c.p. – Riabilitazione
- Art. 179 c.p. – Condizioni per la riabilitazione
- Art. 445 c.p.p. – Effetti dell'applicazione della pena su richiesta