Revoca del porto d’armi e conflittualità familiare (TAR Lombardia n. 786 del 01.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce ragione idonea a giustificare la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia la sussistenza di un contesto di elevata conflittualità familiare che coinvolga il titolare, poiché il possesso delle armi può agevolare la commissione di gravi e imprevedibili comportamenti. Il provvedimento questorile che enuncia tale ragione fondativa non è affetto da difetto di motivazione, neppure se la motivazione è succinta, quando la relazione depositata in giudizio dall’Amministrazione non introduce ragioni nuove ma si limita a rappresentare in modo più articolato la medesima situazione. La sopravvenuta archiviazione dei procedimenti penali scaturiti dalle reciproche querele è irrilevante, perché non smentisce l’esistenza della conflittualità familiare attuale al momento dell’adozione dell’atto. La legittimità del provvedimento si valuta con riferimento alla situazione di fatto esistente al tempo della sua emanazione e non può essere inficiata da circostanze verificatesi successivamente.
Il Fatto
Il Questore di Bergamo ha revocato al ricorrente la licenza di porto di fucile ad uso caccia, a seguito della segnalazione del Comando Compagnia Carabinieri, che aveva sequestrato cautelarmente le armi dopo la querela presentata dall’ex moglie per i reati di furto e violazione di domicilio. Il provvedimento impugnato risale al 29.3.2024.
Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Lombardia, deducendo l’assenza di condanne irrevocabili per reati ostativi e l’insufficienza di una mera denuncia-querela a fondare la revoca, oltre a un difetto di motivazione. Ha inoltre documentato la sopravvenuta archiviazione del procedimento penale a suo carico, disposta perché le indagini avevano confermato la sua versione dei fatti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi e li ritiene infondati. Il provvedimento impugnato, pur motivato in maniera succinta, enuncia chiaramente l’elemento essenziale sul quale si fonda e che è idoneo a giustificarlo: il contesto di conflittualità familiare nel quale il ricorrente è inserito.
La relazione depositata dall’Amministrazione non costituisce un’integrazione postuma della motivazione. Essa non adduce ragioni nuove, ma offre solo una rappresentazione più articolata del medesimo contesto, che rappresenta la ragione fondativa dell’atto.
Dalla ricostruzione dei fatti emerge un quadro di reciproche querele che coinvolge il ricorrente, la figlia e l’ex moglie. Il TAR sottolinea che tale conflittualità è rilevante indipendentemente dall’accertamento di eventuali responsabilità penali in capo ai protagonisti. Secondo consolidata giurisprudenza, le situazioni di conflittualità in ambito familiare o di vicinato costituiscono ragioni idonee a fondare il divieto di detenzione di armi, poiché il possesso può agevolare la commissione di gravi e imprevedibili comportamenti. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. III, 5.7.2016, n. 2996 e le ordinanze cautelari 20.3.2019, n. 1843 e 7.9.2018, n. 4260, estendendo tali considerazioni al provvedimento questorile di revoca del porto d’armi.
La situazione di conflittualità era attuale al tempo dell’adozione del provvedimento. La sopravvenuta archiviazione dei procedimenti penali è irrilevante, perché non smentisce l’esistenza della conflittualità descritta. Anche la dedotta cessazione della conflittualità nel corso del giudizio non incide sulla legittimità dell’atto, valutabile solo con riferimento alla situazione esistente al momento della sua emanazione; tale circostanza potrà semmai fondare una nuova istanza di rilascio del porto d’armi.
Il ricorso è dunque respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.