Silenzio diniego su sanatoria edilizia e doppia conformità (TAR Lazio n. 3086 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio diniego che si forma sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, determina un assetto di interessi identico a quello prodotto da un provvedimento espresso negativo. Ne consegue che il privato può dolersi del solo contenuto sostanziale del rigetto, ossia della tacita valutazione di insussistenza dei presupposti di rilascio, identificati nella doppia conformità, e può vincere la censura dimostrando a contrario i presupposti dell’accoglimento. Sono invece estranei alla fattispecie i vizi di motivazione e le lacune procedimentali, trattandosi di profili logicamente incompatibili con il silenzio significativo. La natura vincolata delle determinazioni in materia di sanatoria esclude la necessità di apporti partecipativi e l’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento, nonché dell’avvio del procedimento, trattandosi di procedimento avviato su istanza di parte.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al Comune di Velletri il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per interventi eseguiti su un immobile. Sull’istanza si è formato il silenzio diniego previsto dall’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, per mancata pronuncia nei sessanta giorni.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento tacito davanti al TAR Lazio. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto. In vista dell’udienza le parti hanno depositato istanza congiunta di rinvio, motivata con l’eventuale formalizzazione di una nuova istanza di sanatoria a mente del cosiddetto decreto “Salva Casa 2024”.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge preliminarmente l’istanza di rinvio. La formalizzazione di una istanza di sanatoria ai sensi del decreto “Salva Casa”, prospettata in termini meramente eventuali, non integra il “caso eccezionale” richiesto dall’art. 73, comma 1 bis, cod. proc. amm., anche in ragione dell’ampio tempo trascorso.
Nel merito il Collegio anticipa la trattazione del secondo motivo. L’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 attribuisce al silenzio il significato di rigetto, rispondendo anche all’esigenza di sollecita tutela del privato. Chi ha omesso di chiedere preventivamente il titolo edilizio sottraendosi al controllo di conformità alla pianificazione ha l’onere di presentare l’istanza di sanatoria e la possibilità di impugnarne il diniego, anche tacito.
Il silenzio diniego produce un assetto di interessi identico a quello del provvedimento espresso negativo, qualificabile in termini di legittimità o illegittimità. Poiché difetti di motivazione e lacune procedimentali sono estranei al silenzio significativo, il privato può dolersi del solo contenuto sostanziale del rigetto, cioè della tacita valutazione di mancanza della doppia conformità, dimostrando a contrario i presupposti dell’accoglimento.
Nella specie tali presupposti non sussistono: emergono varianti essenziali in difformità rispetto alla licenza edilizia, tra cui la realizzazione di un tetto di copertura con innalzamento in muratura, inaccessibile dai piani sottostanti. Gli interventi sono stati oggetto di notizia di reato e di ordinanza di demolizione. In ordine alle questioni di legittimità sollevate con precedente ordinanza di rimessione è intervenuta la Corte Costituzionale n. 42 del 2023, che le ha dichiarate inammissibili.
Il primo motivo, sull’inosservanza delle garanzie procedimentali, è parimenti infondato. La natura vincolata della sanatoria esclude la necessità di apporti partecipativi, dell’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi e della comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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