Carta docente, ottemperanza al giudicato ma senza penalità di mora (TAR Lombardia n. 720 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto al giudicato e ordina l’esecuzione, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inosservanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: va negata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, valutate in concreto. Rilevano, a tal fine, la complessità della gestione del contenzioso seriale da parte del debitore pubblico e la natura del credito, non qualificabile come fonte di sostentamento. L’ottemperanza resta dovuta anche per prestazioni strumentali, come l’inclusione del beneficiario tra i soggetti abilitati al bonus.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per le annualità riconosciute, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta (o altro equipollente).

La sentenza è passata in giudicato senza contestazioni. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, ma l’Amministrazione non ha dato osservanza al dictum. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo anche la condanna al pagamento di una somma a titolo di penalità di mora.

La Motivazione della Corte

In assenza di specifiche eccezioni di rito e di merito, il Collegio richiama gli art. 64, secondo comma, c.p.a. e 115 c.p.c. e ritiene la domanda di ottemperanza fondata. Il Ministero è condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, se anteriore.

L’ordine di esecuzione si articola in due prestazioni: il riconoscimento del beneficio della carta elettronica per le annualità già riconosciute e il pagamento, in favore dei difensori antistatari, delle spese liquidate nel titolo. Su quest’ultimo punto il Collegio precisa che, se l’Amministrazione ha già corrisposto le spese al difensore antistatario, come assume, la statuizione deve intendersi come non data: il giudice dell’ottemperanza evita così di imporre una duplicazione del pagamento.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta, con facoltà di delega, il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Il commissario agisce su semplice richiesta degli interessati, quale organo ausiliario che sostituisce l’Amministrazione nell’esercizio del potere procedimentale cui si è sottratta, e provvede entro 90 giorni dalla richiesta.

Il Collegio chiarisce l’ampiezza dei poteri del commissario: egli può adottare atti dai contenuti più vari, incluso l’ordine alla struttura tecnica di includere il beneficiario tra i soggetti che possono registrarsi al portale e conseguire il bonus. L’ottemperanza riguarda dunque anche l’attività materiale di attivazione e caricamento della carta.

Respinge invece la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., che va applicata salvo che risulti manifestamente iniqua o vi siano altre ragioni ostative. Richiamando Cons. Stato, a.p. n. 15 del 2014, il Tribunale valuta tali ragioni in concreto, in relazione alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive. Nella specie rilevano la complessità della gestione della mole di condanne da contenzioso seriale e la natura del credito, esiguo e finalizzato a un semplice incentivo alla crescita professionale, non a sostentamento. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *