Riconoscimento del titolo estero di sostegno e obbligo di misure compensative (TAR Lazio n. 126 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento dei titoli esteri di specializzazione sul sostegno, l’amministrazione non può respingere l’istanza sul presupposto di una pretesa inconciliabile diversità tra il percorso formativo straniero e quello italiano, se tale diversità non è motivata in concreto. La natura abilitante del titolo non è condizione dirimente, essendo sufficiente una mera equivalenza tra le qualifiche attestate. Il diritto eurounitario impone di valutare le conoscenze complessivamente acquisite e, in caso di divergenze sostanziali, di disporre opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE, senza possibilità di rigetto puro e semplice. Il diniego fondato su argomenti generici è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva conseguito in Spagna un titolo formativo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno e ne aveva chiesto il riconoscimento in Italia. L’amministrazione era rimasta silente sull’istanza.

Formatosi il silenzio, il giudice amministrativo aveva nominato un Commissario ad acta presso l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. Con provvedimento del 20 febbraio 2024 il Commissario ha respinto l’istanza, ravvisando una differenza inconciliabile tra la formazione italiana e quella spagnola e negando la praticabilità di misure compensative. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, ottenendo l’accoglimento dell’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal rilievo che la questione della natura abilitante del titolo è superata dalla giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria. Richiamando le pronunce nn. 18-22 del 2022, il Collegio ricorda che non è necessaria l’identità tra i titoli confrontati, essendo sufficiente una mera equivalenza per far scaturire il dovere di riconoscere il titolo conseguito all’estero. Il riconoscimento segue il sistema generale e impone di confrontare le qualifiche attestate, disponendo se del caso le misure compensative.

Non è dunque ostativo il richiamo alla distinzione tra titoli ufficiali e titoli propri. Il Ministero deve valutare in concreto, con adeguata istruttoria e motivazione, se il percorso seguito all’estero legittimi all’esercizio dell’attività di specializzazione.

Passando al merito della comparazione, il TAR rileva che il provvedimento impugnato conclude per una diversità inconciliabile tra i due percorsi e ne deduce l’impossibilità di misure compensative. Tale valutazione è però inadeguatamente motivata. Il Commissario aderisce sostanzialmente ai pareri ministeriali senza chiarire perché le misure compensative previste dall’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE — ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio — non siano in grado di colmare le asserite mancanze.

Il Collegio osserva che, da un sintetico confronto, le tematiche affrontate nel percorso spagnolo appaiono attinenti ai bisogni educativi speciali: pedagogia terapeutica, educazione speciale, difficoltà di apprendimento, attenzione alla diversità. Il giudizio di radicale diversità riposa su argomenti deboli e preconcetti.

Sul piano giuridico, il diritto eurounitario impone le misure compensative non solo in caso di stretta attinenza dei programmi, ma anche in presenza di divergenze sostanziali. Per materie sostanzialmente diverse si intendono quelle essenziali all’esercizio della professione e molto diverse per durata o contenuto. Resta quindi priva di supporto la netta esclusione di ogni possibilità di conciliare i due percorsi. L’imposizione delle misure deve inoltre rispettare il principio di proporzionalità, come chiarito dall’Ad. Plen. n. 21 del 2022. Il ricorso è accolto e il provvedimento di diniego annullato, ai fini del riesame dell’istanza e dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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