Incidente di ottemperanza e provvedimenti sopravvenuti elusivi del giudicato: rinvio per connessione al giudizio di cognizione (TAR Abruzzo n. 570 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza conosce, ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., di tutte le questioni relative all’esecuzione del giudicato, nonché di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta, incluse le questioni sulla violazione o conformità al giudicato di un provvedimento sopravvenuto. Tale questione investe un elemento costitutivo dell’azione di ottemperanza e deve essere delibata anche d’ufficio dal giudice. Quando i provvedimenti sopravvenuti, in tesi elusivi del giudicato, risultano ampliativi della sfera giuridica di un soggetto non parte del giudizio di ottemperanza e sono già oggetto di un distinto ricorso ordinario, sussistono i presupposti per disporre il rinvio della causa, in quanto la decisione sul ricorso ordinario può incidere sulla determinazione delle modalità di esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente, risultato vittorioso in un giudizio di annullamento di atti di nomina di dirigenti comunali quale Comandante della Polizia municipale, aveva proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato. Con sentenza il tribunale aveva nominato commissario ad acta per l’esecuzione. Il commissario riferiva però che il Comune, con un provvedimento sindacale sopravvenuto, aveva nominato altro dirigente nel ruolo oggetto del giudicato, ritenendo esaurito il proprio incarico.
Il ricorrente, nel giudizio di ottemperanza, sosteneva la nullità del provvedimento per elusione del giudicato, mentre il commissario chiedeva chiarimenti sulla conclusione della propria attività. Il ricorrente impugnava inoltre i provvedimenti sopravvenuti con un distinto ricorso ordinario, successivamente integrato da motivi aggiunti avverso la proroga disposta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha inquadrato la questione come un incidente di esecuzione, instauratosi a seguito dell’istanza del ricorrente e della richiesta di chiarimenti del commissario ad acta, sul quale il giudice deve pronunciarsi ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a.. Tale norma attribuisce al giudice dell’ottemperanza la cognizione di tutte le questioni relative all’ottemperanza e di quelle inerenti agli atti del commissario.
Il collegio ha evidenziato come la questione sulla violazione o conformità al giudicato del provvedimento sopravvenuto attenga a un elemento costitutivo dell’azione di ottemperanza, ossia se l’amministrazione abbia dato esecuzione al giudicato. Una simile questione deve essere delibata anche d’ufficio dal giudice, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa richiamata nel provvedimento.
Tuttavia, nel caso di specie, i provvedimenti sopravvenuti, in tesi elusivi del giudicato, risultavano ampliativi della sfera giuridica di un soggetto non parte del giudizio di ottemperanza ed erano già stati autonomamente impugnati in un distinto ricorso ordinario, volto anche alla declaratoria di nullità per violazione/elusione del giudicato.
Il tribunale ha quindi rilevato l’evidente connessione tra i due giudizi e ha ritenuto sussistenti le condizioni per disporre il rinvio della causa all’esito della decisione sul ricorso ordinario. La decisione su tale ricorso, infatti, potrebbe incidere sulla determinazione delle modalità di esecuzione del giudicato, dovendo le parti prenderne atto per le successive attività e per la precisazione delle istanze da presentare nella sede di ottemperanza. Il rinvio è stato disposto, con rimessione degli atti al Presidente per la fissazione della nuova camera di consiglio.
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Nota della Redazione
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