Esecuzione del giudicato e termine di 120 giorni nel rito dell’ottemperanza (TAR Lombardia n. 1927 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore, e non dalla spedizione in forma esecutiva. Le modifiche apportate dalla legge Cartabia all’art. 475 cod. proc. civ. hanno reso non più necessaria la spedizione in forma esecutiva, senza determinare alcun problema di compatibilità con la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, che continua a riferirsi al titolo esecutivo quale atto idoneo ad attribuire un diritto certo, liquido ed esigibile. La sentenza dotata di attestazione di conformità all’originale, notificata al debitore, integra il titolo esecutivo ai fini della decorrenza del termine. Le astreinte di cui all’art. 114 cod. proc. amm. non possono essere irrogate quando risultino manifestamente inique, valutazione da compiersi in concreto in relazione alla natura e alla misura del debito.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del diritto all’accredito sulla carta del docente dell’importo di euro 1.500,00 complessivi per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.

La parte ha notificato al Ministero, il 4 febbraio 2025, la copia informatica del documento dotata di asseverazione di conformità all’originale, a valere come titolo per l’esecuzione forzata. L’amministrazione non ha provveduto all’accredito. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione del giudicato e l’adozione delle misure di cui all’art. 114 cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto una questione di procedibilità. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e dopo il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

Il TAR chiarisce che la norma si riferisce al titolo esecutivo nell’accezione dell’art. 474 cod. proc. civ., cioè all’atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, realizzabile coattivamente. Tale nozione si distingue da quella di spedizione in forma esecutiva, disciplinata dall’art. 475 cod. proc. civ., requisito non più necessario dopo le modifiche della cosiddetta legge Cartabia.

Ne deriva che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non presenta profili di incompatibilità con l’attuale testo dell’art. 475 cod. proc. civ.: il termine decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ossia della sentenza dotata di attestazione di conformità, effettuata presso la sede del debitore. Il Collegio richiama, in termini, Cons. Stato, Sez. V, n. 309 del 2024.

Nel merito, il ricorso è fondato, poiché il titolo non è stato eseguito per la parte di interesse. Il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni. All’attività del commissario non è dovuto alcun compenso, rientrando nei compiti istituzionali.

Il Collegio respinge invece la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., in materia di astreinte. La misura risulta manifestamente iniqua in relazione alla natura e alla misura del debito, traducendosi in una locupletazione. La disposizione esclude l’uso delle astreinte quando ciò sia manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, avuto riguardo alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare sanzioni troppo afflittive. L’amministrazione è infine condannata alle spese di causa, liquidate in euro 800,00 per compensi, distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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