Proroga tecnica onerosa del Bingo illegittima per contrarietà al diritto UE (TAR Lazio n. 8709 dell’11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga tecnica delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, disposta con successive leggi nazionali senza l’esperimento di una nuova procedura selettiva, costituisce una modifica della concessione non consentita dall’art. 43 della direttiva 2014/23/UE, come chiarito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 20 marzo 2025. Ne consegue l’obbligo per il giudice amministrativo di disapplicare la norma nazionale contrastante con il diritto eurounitario, in applicazione del principio di primazia, e di annullare i provvedimenti attuativi che ne fanno applicazione. L’illegittimità della proroga non esime tuttavia il concessionario dal versare un’indennità per il periodo di esercizio di fatto del gioco, che però non può essere determinata in modo rigido e forfetario ma deve essere commisurata ai fatturati conseguiti, nel quadro del riequilibrio del rapporto.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di concessioni del gioco del Bingo scadute e operante in regime di proroga tecnica, ha impugnato gli atti con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha richiesto il pagamento del canone di proroga per il biennio 2023-2024, maggiorato del 15% ai sensi dell’art. 1, comma 124, della legge n. 197/2022.
L’Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la natura meramente patrimoniale della controversia. Il giudizio è stato sospeso in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia UE, intervenuta il 20 marzo 2025, a seguito della quale la ricorrente ha chiesto la prosecuzione del processo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di pubblici servizi ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., rilevando che la controversia non verte sulla quantificazione del canone ma sulla legittimità della proroga stessa e della pretesa autoritativa dell’Amministrazione.
Nel merito, il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 marzo 2025 (cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22), che ha stabilito che le proroghe delle concessioni del Bingo soggiacciono alla direttiva 2014/23/UE e non sono assistite dai presupposti dell’art. 43, che disciplina le modifiche alle concessioni senza nuova gara.
Il Tribunale ha quindi applicato gli stessi principi già affermati dal Consiglio di Stato e dalla Sezione per proroghe analoghe, disapplicando l’art. 1, comma 124, della legge n. 197/2022 per contrarietà al diritto UE, in ossequio al principio di primazia sancito dall’art. 4, n. 3, TUE e al conseguente obbligo delle corti di disapplicare la legge nazionale anticomunitaria.
La Corte ha precisato che l’illegittimità della proroga non comporta la gratuità dell’esercizio del gioco, dovendo l’Amministrazione rideterminare un’indennità a carico dei concessionari per il periodo 2023-2024, non in misura forfetaria ma in base ai fatturati conseguiti, in una logica di riequilibrio del rapporto. Assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, il Tribunale ha accolto il ricorso e annullato la nota del 30 maggio 2023 e il presupposto avviso del 4 maggio 2023, con spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.