Cessazione della materia del contendere e spese per soccombenza virtuale nell’ottemperanza (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 64 del 09.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata in pendenza del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, rilevabile anche su concorde richiesta delle parti. La definizione in rito non preclude la pronuncia sulle spese, che vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale. Le spese si liquidano cioè sulla base della fondatezza dell’iniziale prospettazione della parte, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha reso improcedibile l’azione. Ne consegue la condanna dell’amministrazione che abbia atteso la proposizione del ricorso per adempiere all’obbligo già accertato dal giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna n. 225/2020, parzialmente riformata dalla Sezione Seconda Giurisdizionale d’Appello n. 111/2023. Dopo la notifica di un formale atto di diffida ad adempiere all’INPS, Direzione Provinciale di Cagliari, il ricorrente ha chiesto l’assegnazione di un termine perentorio per l’adozione dei provvedimenti esecutivi e, in difetto, la nomina di un commissario ad acta.

Costituendosi in giudizio, l’Istituto previdenziale ha rappresentato di aver provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico e di aver corrisposto le somme arretrate e gli oneri accessori con la rata di dicembre 2024. L’INPS ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico rileva che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite. La pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta dal pagamento intervenuto nelle more. La Corte prende atto di tale sopravvenienza e dichiara la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti.

La definizione in rito non assorbe però la questione delle spese. Il collegio richiama il principio della soccombenza virtuale, che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato a più riprese. Secondo tale criterio, la regolazione delle spese non dipende dall’esito formale del giudizio, ma dalla fondatezza dell’iniziale prospettazione della parte, valutata a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Applicando il principio al caso concreto, la Corte rileva che dagli atti risulta documentato come l’Istituto previdenziale abbia atteso il deposito del ricorso per provvedere al pagamento di quanto dovuto. Tale circostanza dimostra la soccombenza virtuale dell’amministrazione debitrice: l’adempimento è intervenuto solo in forza della iniziativa giudiziale del creditore, già munito di titolo esecutivo.

La Corte condanna pertanto l’INPS al pagamento delle spese di assistenza legale in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario. Le spese vengono liquidate come da dispositivo in euro cinquecento. Il deposito della sentenza è fissato nel termine di trenta giorni dalla data dell’udienza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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