Conti giudiziali imposta di soggiorno: irregolari i prospetti congiunti dei funzionari comunali (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 79 del 09.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
I conti giudiziali relativi alla riscossione dell’imposta di soggiorno devono essere resi dai titolari delle singole strutture ricettive, con le modalità e sul modello 21 di cui al d.P.R. n. 194/1996, per ciascuna annualità di riferimento. I funzionari comunali addetti all’Ufficio Entrate non assumono la qualifica di agenti contabili per la riscossione di tale imposta, con la conseguenza che i prospetti contabili dall’essi redatti e sottoscritti congiuntamente e in forma generica, senza autonoma resa di conto di quanto riscosso e riversato, sono irregolari. Il giudice contabile dichiara l’irregolarità dei conti e ordina all’amministrazione di trasmettere, entro il termine assegnato, i conti giudiziali redatti in conformità al modello di legge dai soggetti obbligati.
Il Fatto
Il Comune di Macerata ha trasmesso alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti i prospetti contabili redatti e sottoscritti congiuntamente da cinque funzionari in servizio presso l’Ufficio Entrate. I prospetti riguardavano le riscossioni effettuate nel corso dell’anno 2020, per un importo complessivo di modesta entità, versato a titolo di imposta di soggiorno da varie strutture ricettive con riferimento a numerose annualità.
I documenti, non intestati ad alcuna specifica struttura ricettiva e recanti una denominazione generica riferita alla gestione degli agenti contabili dell’Ufficio Entrate, sono stati assunti in carico dalla Segreteria e rubricati nel registro dei conti giudiziali. Il magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti all’amministrazione, che prima ha confermato la natura degli incassi, poi ha riconosciuto la fondatezza dei rilievi, evidenziando che la qualifica di agente contabile per l’imposta di soggiorno spetta ai gestori delle strutture ricettive e non ai funzionari comunali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la documentazione prodotta e ha rilevato che i prospetti contabili riguardavano in maniera generica i versamenti provenienti da dieci strutture ricettive, per annualità comprese tra il 2013 e il 2020. Da qui la duplice irregolarità contestata dal magistrato istruttore: la sottoscrizione congiunta dei prospetti da parte dei funzionari e la loro incompletezza rispetto al modello di legge.
La Corte ha richiamato la normativa in materia di riscossione e versamento dell’imposta di soggiorno, che impone la redazione dei conti da parte dei titolari delle singole strutture ricettive in conformità al modello 21 di cui al d.P.R. n. 194/1996. Ciascun titolare avrebbe dovuto rendere il proprio conto giudiziale per le somme riscosse per ciascuna annualità.
Il Collegio ha quindi condiviso i rilievi del magistrato istruttore e del Pubblico Ministero, che ne ha chiesto l’accoglimento. La qualifica di agente contabile per la riscossione dell’imposta di soggiorno è riservata ai gestori delle strutture ricettive: i funzionari comunali non possono assumerla, e pertanto i prospetti dagli stessi redatti non soddisfano i requisiti di legge.
Conseguentemente, la Sezione ha dichiarato irregolari i conti rubricati ai numeri indicati in dispositivo e ha disposto che il Comune di Macerata trasmetta alla Sezione, entro novanta giorni dalla ricezione del provvedimento, i conti giudiziali redatti in conformità al modello 21 da parte dei titolari delle strutture ricettive, previe verifica e parifica.
Le peculiarità della fattispecie hanno giustificato la compensazione delle spese processuali, con comunicazione del provvedimento ai funzionari interessati e all’Area Servizi Finanziari del Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.