Cessata materia del contendere nel giudizio per resa del conto dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 63 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto giudiziale, promosso ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, la sopravvenuta presentazione del conto da parte dell’agente contabile esterno determina la cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio. La forma di definizione del procedimento, mediante sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile resa all’esito di udienza, non può variare in ragione del contenuto del decreto monocratico che abbia accolto o rigettato il ricorso. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura di parificazione prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, la fissazione di un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile esterno, gestore di una struttura ricettiva, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificata omissione.
Con decreto del Giudice è stato fissato il termine per la resa del conto. Nelle more, l’Amministrazione comunale ha trasmesso la documentazione tramite l’applicativo informatico. All’udienza in camera di consiglio il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Giudice rileva che i conti giudiziali depositati dall’agente contabile risultano parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interno. Tale circostanza priva di oggetto la domanda proposta dalla Procura, diretta esclusivamente alla fissazione del termine per la resa del conto.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e un proprio precedente (Sez. giurisdiz. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), il Giudice osserva che il procedimento per resa di conto ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante pronuncia di sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza.
Tale forma di definizione, alla luce degli artt. 141 e ss. del c.g.c., non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico assuma, non potendosi ricavare dall’art. 144 c.g.c. differenziazioni tra un decreto che accolga il ricorso ovvero lo rigetti. Ne consegue che anche in caso di sopravvenuta cessazione della materia, il giudizio va definito con sentenza.
Il Giudice procede pertanto, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, restando ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancanza di contraddittorio, e gli atti sono rimessi al Magistrato relatore dei conti giudiziali.
Nota della Redazione
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