Frode sui contributi PAC e responsabilità contabile del solo intermediario (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 180 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito degli aiuti eurocomunitari della politica agricola comune, la condotta consistente nella presentazione di domande di contributo formalmente regolari ma contenenti dati falsi integra una frode dolosamente occultata, con conseguente decorrenza del termine quinquennale dell’azione di responsabilità contabile dalla scoperta del danno ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994. La responsabilità per dolo è ascrivibile all’intermediario che predisponga le pratiche fittizie attestanti il mantenimento del pascolo, in consapevole violazione dei doveri funzionali alla tutela delle superfici di altura. Il beneficiario che si sia affidato a un intermediario qualificato e alla pubblica certificazione di monticazione deve essere escluso da responsabilità per dolo e per colpa grave, in ragione dell’affidamento riposto nella fede privilegiata del certificato veterinario.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio il titolare di una ditta agricola individuale, un intermediario in proprio e quale amministratore di una società di servizi, la stessa società e il legale rappresentante di una seconda società, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale di € 26.520,25 in favore della Regione Lombardia per il tramite dell’Organismo Pagatore regionale, a titolo di dolo. La notizia di danno scaturiva dalla segnalazione della Guardia di Finanza relativa a un procedimento penale per l’illecita percezione di contributi eurocomunitari destinati all’agricoltura di montagna.

Secondo l’accusa, il titolare avrebbe indicato nelle domande di aiuto degli anni 2010 e 2011 la conduzione per monticazione di terreni montani tramite un pascolatore che ha poi smentito ogni utilizzo. La Regione Lombardia è intervenuta ad adiuvandum. Il processo è stato interrotto per la morte di uno dei convenuti e riassunto dalla Procura; due convenuti non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha dichiarato la contumacia dei due convenuti non costituiti e l’estinzione del processo nei confronti del convenuto deceduto, poiché il Pubblico ministero ha dichiarato di non voler riassumere verso gli eredi, ai sensi dell’art. 108, comma 6, c.g.c.

L’eccezione di prescrizione, sollevata dal solo titolare, è stata respinta. La Corte ha qualificato la condotta come frode a danno delle istituzioni comunitarie e della Regione, con occultamento doloso insito nella frode stessa; il termine quinquennale decorre dunque dalla scoperta del danno, coincidente con la nota della Guardia di Finanza del 23.04.2021. L’eccezione, non rilevabile d’ufficio ex art. 2938 cod. civ., non si estende ai coobbligati che non l’hanno proposta.

Nel merito, ha richiamato le condizionalità necessarie per l’erogazione: disponibilità dei terreni, utilizzo a pascolo o sfalcio annuale, certificati di origine e sanità per l’alpeggio. Le indagini avevano accertato un sodalizio dedito al rastrellamento di pascoli, con inserimento nelle domande di ignari allevatori e uso di certificati di monticazione forniti dalle società di servizi.

Dalle dichiarazioni dei pascolatori e dall’esame della documentazione la Corte ha tratto la prova della condotta illecita e della sua natura fraudolenta, richiamando la giurisprudenza contabile sul valore probatorio delle dichiarazioni rese in sede penale. Responsabile dell’illecito è stato ritenuto l’intermediario che aveva predisposto le pratiche fittizie, con dolo.

Nessun elemento, invece, ha dimostrato che il titolare avesse condiviso o conosciuto la falsificazione. Il modello 7, certificato veterinario con fede privilegiata, appariva immune da vizi evidenti per il 2010; per il 2011 le correzioni a penna non consentivano di escludere che fossero state approvate dai sottoscrittori. Ne deriva l’esclusione della colpa grave per l’affidamento nell’intermediario qualificato e nella pubblica certificazione. La domanda è stata accolta nei soli confronti dell’intermediario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *