Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 59 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento per la resa del conto giudiziale, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, ai sensi dell’art. 144 c.g.c. La circostanza che il giudice monocratico abbia fissato con decreto il termine per la presentazione del conto non muta il modulo definitorio: l’art. 144 c.g.c. non ammette differenziazioni tra decreto di accoglimento e decreto di rigetto. Il successivo deposito del conto da parte dell’agente contabile determina la cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Restano ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da svolgersi nella procedura di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c. Nel giudizio per resa del conto, mancando contraddittorio, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato la fissazione di un termine perentorio per la presentazione dei conti giudiziali da parte di un agente contabile esterno, gestore di una struttura ricettiva, con riferimento agli esercizi finanziari 2019 e 2020. Contestualmente ha richiesto l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, c.g.c. in caso di grave e ingiustificata omissione.
Con decreto n. 98/2024 il giudice ha fissato il termine per la resa del conto. Il Comune interessato ha poi trasmesso la relativa documentazione tramite l’applicativo DAeD. Alla camera di consiglio il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il collegio monocratico ha esaminato gli atti e ha rilevato che i conti giudiziali depositati dall’agente contabile risultano parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interno. Da qui la necessità di definire il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia sul decreto richiesto.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e la propria precedente pronuncia (Sez. giurisd. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), secondo cui il giudizio per resa di conto ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi, le quali ne determinano la definizione mediante sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica ex art. 144 c.g.c.
Il passaggio centrale riguarda la forma di definizione: secondo la Sezione, essa non può subire variazioni in ragione del tipo di decreto che il giudice monocratico assume, poiché dall’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni tra decreto che accolga il ricorso e decreto che lo rigetti. La simmetria del modulo definitorio è quindi imposta dalla norma processuale.
Su queste basi la Corte ha proceduto, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, rimettendo gli atti al magistrato relatore dei conti giudiziali. Ha inoltre precisato che restano ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura degli artt. 145 e ss. c.g.c., e che, in assenza di contraddittorio, non si provvede sulle spese.
Nota della Redazione
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