Estinzione del processo per mancata prova della notifica del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 162 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo pensionistico dinanzi alla Corte dei conti il ricorrente è tenuto a depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica del ricorso entro il decimo giorno che precede la data di udienza. La violazione di tale onere processuale, previsto dall’art. 155, comma 5 bis, c.g.c., determina l’estinzione del processo ex art. 111 c.g.c., dichiarabile anche in assenza di costituzione della parte resistente. L’inadempimento riguarda il deposito delle prove di notifica e non la notifica in sé, con la conseguenza che la rinuncia al ricorso manifestata dal difensore non esime dal rilievo officioso dell’estinzione.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato e la condanna dell’INPS alla liquidazione di quanto spettante, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
L’INPS non si è costituito in giudizio. Nelle more, il difensore del ricorrente ha rappresentato di non aver proceduto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, dichiarando di rinunciare al ricorso per essere intervenuti provvedimenti satisfattivi dell’INPS. All’esito dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ha rilevato che la parte attrice non ha osservato il disposto dell’art. 155, comma 5 bis, c.g.c., a norma del quale il ricorrente deve depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza. Il difensore aveva espressamente dichiarato di non aver notificato il ricorso e il decreto.
La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 111 c.g.c. La decisione è stata adottata in composizione monocratica, in assenza di costituzione della parte resistente e nonostante la rinuncia manifestata dal ricorrente.
La motivazione è essenziale e si fonda su un dato processuale oggettivo: la mancata prova della notifica entro il termine previsto dalla legge. L’estinzione opera come conseguenza automatica dell’inadempimento dell’onere di deposito, senza che assumano rilievo le ragioni sostanziali sottese alla rinuncia, ossia l’intervenuta soddisfazione della pretesa in via amministrativa.
La Corte ha infine statuito nulla per le spese di giudizio, non essendovi parte resistente costituita, e ha mandato alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Nota della Redazione
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