Conto giudiziale irregolare senza ammanco per trascuratezza nelle scritture (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 150 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso da un agente contabile che non contenga tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. n. 194/1996 e che sia stato tenuto in violazione degli obblighi di registrazione contabile deve essere dichiarato irregolare. Ai sensi dell’art. 194, comma 2, del r.d. n. 827/1924, l’agente contabile non può essere discaricato quando abbia usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nel ricevimento del danaro. L’irregolarità formale non si traduce automaticamente in un addebito: quando è accertata la quadratura tra riscossioni rendicontate, ricevute in atti e versamenti in tesoreria, e le ricevute mancanti non sono riferibili ad alcun conto giudiziale, il conto è dichiarato irregolare senza ammanco.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale relativo all’esercizio 2016, reso da un agente contabile di un ente locale addetto alla riscossione per il trasporto alunni. Il conto deriva dalla separata iscrizione a ruolo delle varie gestioni comprese in un originario conto cumulativo, disposta da questa Sezione con una precedente sentenza, al fine di ricostruire singolarmente le gestioni disomogenee.
Con relazione di irregolarità il magistrato istruttore ha chiesto che il conto sia dichiarato irregolare per irregolarità formali, per la non corretta tenuta delle scritture contabili e per la mancanza di alcune ricevute di riscossione. L’agente contabile si è costituito chiedendo il discarico; il pubblico ministero ha concluso per l’irregolarità e per l’addebito in relazione alle ricevute mancanti, oltre che per la trasmissione del provvedimento all’amministrazione ai sensi dell’art. 21 del r.d. n. 1214/1934.
La Motivazione della Corte
Il collegio condivide le conclusioni del magistrato designato. Il conto, oltre alle ragioni già indicate nella precedente sentenza della Sezione in tema di eterogeneità della rappresentazione cumulativa delle gestioni, non contiene tutti gli elementi richiesti dal modello 21 allegato al d.P.R. n. 194/1996: le sezioni sugli estremi della riscossione indicano solo gli importi e non i numeri delle ricevute, mentre la sezione sui versamenti in tesoreria riporta i numeri delle reversali ma non le date delle quietanze e i singoli importi.
Sul piano della tenuta delle scritture, la Corte richiama l’art. 194, comma 2, del r.d. n. 827/1924, secondo cui gli agenti contabili non possono essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture e nel ricevimento del danaro, e l’art. 19 del regolamento che disciplina il servizio economale, che impone all’economo di tenere costantemente aggiornati libri e registri. Nel caso concreto risultano disattesi gli obblighi elementari: manca la prescritta tenuta del giornale di cassa e vi è un evidente difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute di riscossione. A conferma, l’art. 81, comma 7, del regolamento di contabilità onera l’agente dell’aggiornamento dei registri di pertinenza, numerati e vidimati dal dirigente del settore ragioneria o da un suo delegato.
La Corte prende atto, tuttavia, della dichiarazione dell’amministrazione secondo cui le ricevute mancanti non possono essere associate ad alcun conto giudiziale: sotto tale profilo, dunque, la gestione in esame non può dirsi irregolare. Poiché è stata accertata la quadratura delle riscossioni rendicontate sul conto con le ricevute in atti e i versamenti in tesoreria corrispondono alle somme riscosse, il collegio dichiara il conto giudiziale irregolare senza ammanco.
Quanto alla domanda del pubblico ministero di trasmissione del provvedimento all’amministrazione ai sensi dell’art. 21 del r.d. n. 1214 del 1934, la Corte osserva che in materia di conti giudiziali tutte le sentenze della Corte dei conti sono comunicate all’amministrazione di appartenenza dell’agente, che è parte necessaria del giudizio. Il conto è pertanto dichiarato irregolare; nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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