Cessazione materia contendere per riliquidazione pensione militare ex art 54 dPR 1092/1973 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 151 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione militare liquidata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, la quota retributiva va determinata applicando il coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno di anzianità maturato sino al 31 dicembre 1995, e non l’aliquota del 44%, anche in favore del personale cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità e che alla predetta data vantava un’anzianità inferiore a quindici anni. Ne consegue che la riliquidazione del trattamento pensionistico operata dall’INPS in conformità a tale principio, comprensiva degli arretrati e documentata in atti, integra una sopravvenuta satisfazione integrale della pretesa del ricorrente. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare già dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, titolare di trattamento pensionistico, ha chiesto la rideterminazione della pensione con attribuzione dei benefici previsti dall’art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973, invocando l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% sulla quota retributiva, oltre rivalutazione e interessi.
L’INPS, costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo già riliquidato il trattamento a valere sul cedolino di febbraio 2021, e in via subordinata l’infondatezza della pretesa, invocando la prescrizione quinquennale dei ratei e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. La questione è giunta al giudice contabile per la verifica dell’intervenuto integrale pagamento.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha rilevato che le Sezioni riunite della Corte dei conti, con due pronunce successive, hanno delineato i requisiti del beneficio di cui all’art. 54 d.P.R. 1092/1973: la cessazione dal servizio con anzianità superiore a venti anni e la presenza, al 31 dicembre 1995, di un’anzianità di servizio anche inferiore a quindici anni. In particolare, la sentenza n. 1/2021/QM ha riconosciuto il beneficio al personale con anzianità compresa tra i quindici e i diciotto anni, mentre la successiva sentenza n. 12/2021/QM ha esteso il riconoscimento a coloro che al 31 dicembre 1995 presentavano un’anzianità inferiore a quindici anni.
Entrambe le pronunce hanno precisato che il beneficio va liquidato applicando il coefficiente del 2,44% per ciascun anno di anzianità utile maturato sino al 31 dicembre 1995, con esclusione dell’aliquota del 44% per coloro che alla medesima data vantavano un’anzianità inferiore a quindici anni. Nel caso esaminato, il principio delle Sezioni riunite risulta applicabile in ragione dell’anzianità contributiva vantata dal ricorrente.
Il giudice ha inoltre sottolineato che tali principi sono stati seguiti dalla giurisprudenza contabile più recente di appello e che l’INPS si è adeguato ai nuovi indirizzi ermeneutici con le circolari n. 107 e 199 del 2021, fornendo istruzioni agli uffici periferici per la riliquidazione dei trattamenti in godimento. L’attività dell’Istituto, asseverata da idonea documentazione versata in atti, è stata ritenuta pienamente satisfattiva della posizione del ricorrente, essendo stato riliquidato il trattamento comprensivo degli arretrati in corretta applicazione delle norme vigenti.
Su tali basi la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, rilevando che il pagamento intervenuto ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata, così determinando il venir meno dell’interesse alla decisione.
Nota della Redazione
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