Assenteismo fraudolento e danno all’immagine risarcibile anche senza condanna penale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 162 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La speciale fattispecie di danno da assenteismo fraudolento prevista dall’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001 non risente degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 61/2020, che ha caducato l’art. 55-quater, comma 3-quater, del medesimo decreto. La denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla Procura regionale della Corte dei conti, entro venti giorni dall’avvio del procedimento disciplinare, non costituiscono condizione di procedibilità, ma semplice termine sollecitatorio. L’obbligo risarcitorio del dipendente pubblico prescinde da qualsivoglia accertamento penale definitivo; il giudice contabile valuta autonomamente il materiale probatorio. Il danno all’immagine della pubblica amministrazione si quantifica equitativamente, secondo gli indicatori oggettivi, soggettivi e sociali, nel doppio del danno patrimoniale causato, somma comprensiva della rivalutazione monetaria.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio quattro dipendenti di una struttura socio-sanitaria per episodi di assenteismo fraudolento. Le indagini dei Carabinieri del N.A.S., svolte mediante videosorveglianza e attività di osservazione, controllo e pedinamento tra il 2021 e il 2022, avevano documentato ritardi e allontanamenti sistematici non annotati sui cartellini marcatempo, con il compiacente ausilio di colleghi che timbravano il badge per conto degli interessati.
La vicenda aveva originato un procedimento penale e un procedimento disciplinare, concluso con il licenziamento senza preavviso. In sede contabile la Procura ha chiesto la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e di quello all’immagine, quantificato nel doppio del primo. Alcuni convenuti hanno provveduto al rimborso del danno patrimoniale prima della notifica della citazione; i restanti non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha anzitutto dichiarato la contumacia dei convenuti non costituiti, rilevando che la citazione era stata regolarmente notificata presso il domicilio eletto. Le deduzioni inviate direttamente alla Procura da uno dei convenuti non valgono a costituirlo in giudizio, data la necessità della difesa tecnica nei giudizi davanti alla Corte dei conti.
Per il convenuto che aveva integralmente ripianato le poste contestate, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti; analoga definizione per la posta patrimoniale residua, risultata inesigibile a seguito della rettifica contabile intervenuta.
Nel merito, la Corte ha respinto le difese fondate sulla pretesa efficacia della sentenza n. 61/2020, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 55-quater, comma 3-quater, d.lgs. n. 165/2001. Quella pronuncia non incide sulla disposizione recata dall’art. 55-quinquies, che configura una norma speciale autonoma, volta a sanzionare la specifica fattispecie dell’assenteismo fraudolento e a ricollegarvi l’azionabilità del risarcimento del danno patrimoniale e all’immagine.
La Corte ha poi escluso che la segnalazione alla Procura contabile, entro i venti giorni dall’avvio del procedimento disciplinare, integri una condizione di procedibilità: si tratta di un termine sollecitatorio, privo di incidenza sull’azionabilità della domanda risarcitoria in difetto di contraria previsione.
Quanto all’eccepita sospensione in attesa della definizione del giudizio penale, il collegio ha rilevato che gli elementi probatori acquisiti nelle indagini sono autonomamente valutabili e che l’art. 55-quinquies non presuppone un accertamento definitivo in sede penale; l’eventuale esito positivo della messa alla prova non assume rilievo.
Infine la Corte ha confermato la quantificazione equitativa del danno all’immagine nel doppio del danno patrimoniale, ravvisando gli indicatori oggettivi, soggettivi e sociali nella reiterazione delle condotte, nel dolo e nel risalto mediatico della vicenda, comprensiva della rivalutazione monetaria.
Nota della Redazione
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