Parere positivo su società in house per gestione rifiuti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 186 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di costituzione di società a partecipazione pubblica, il parere della Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 può essere positivo quando l’atto deliberativo dell’ente locale, pur non sviluppando autonomamente l’analitica motivazione richiesta, operi un rinvio per relationem alla relazione e al piano economico finanziario asseverato già approvati dall’ente di governo d’ambito, che contengano la motivazione sui profili della sostenibilità finanziaria, della convenienza economica e dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. La verifica della Corte non si estende al merito della scelta di affidamento in house, già operata in sede di governo d’ambito, residuando in capo al singolo ente scarsi margini di discrezionalità. Restano in capo all’ente procedente gli obblighi di monitoraggio dell’equilibrio economico-finanziario e di accantonamento ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1-bis, d.l. n. 138/2011.
Il Fatto
Il Comune di Badia Calavena ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la deliberazione consiliare con cui ha preso atto dell’affidamento, disposto dall’Assemblea del Consiglio di bacino Verona Nord, del servizio pubblico economico a rete di gestione integrata dei rifiuti urbani alla costituenda società in house Newco SpA, per la durata di anni 15. L’ente ha assunto la partecipazione al capitale sociale nella misura dello 0,602%, con un conferimento di euro 27.098,46, stanziato nel bilancio di previsione.
La sottoscrizione della quota è stata subordinata al parere della Sezione o alla decorrenza del termine di sessanta giorni senza pronuncia. La questione attiene alla conformità dell’atto all’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricorda che l’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118/2022 ha attribuito alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo sugli atti di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni, da esercitare entro sessanta giorni e secondo i parametri dell’art. 5, comma 1, Tusp: necessità della società, convenienza economica, sostenibilità finanziaria, compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
La fattispecie rientra tra quelle sottoposte a scrutinio, poiché all’esito dell’operazione il Comune assume la qualifica di socio di un nuovo soggetto societario. L’atto risulta adottato con delibera del Consiglio comunale, conformemente all’art. 7, comma 1, lett. c), Tusp, e rispetta i vincoli tipologici e finalistici degli artt. 3 e 4 Tusp, rientrando l’attività nella produzione di un servizio di interesse generale e la partecipazione nella forma della società per azioni.
Sul piano della sostenibilità finanziaria, la Sezione distingue il profilo oggettivo, relativo all’equilibrio economico-finanziario della società, da quello soggettivo, concernente gli effetti sul bilancio dell’ente. Il primo è documentato dal piano economico finanziario asseverato, che evidenzia una crescita dell’EBITDA e indicatori reddituali adeguati nell’arco del primo triennio; il secondo dalla copertura della spesa nel bilancio di previsione. Manca invece nella delibera ogni indicazione espressa sull’equilibrio di bilancio in chiave prospettica.
Quanto alla convenienza economica, il rinvio per relationem alla relazione di bacino è ritenuto sufficiente, contenendo quest’ultima un’analisi di benchmark comparativa con affidamenti tramite gara, società miste e fabbisogni standard. La Sezione osserva però che la deliberazione non è motivata in ordine alla compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, richiesta dall’art. 5, comma 2, Tusp.
Il parere è quindi positivo, allo stato degli atti, con le precisazioni sui profili della sostenibilità finanziaria soggettiva e della compatibilità europea. Resta in capo al Comune il monitoraggio dell’evolversi della situazione economica della società, per intraprendere tempestive azioni a tutela dell’equilibrio di bilancio e operare gli accantonamenti di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.