Giudizio di conto e prova documentale delle riscossioni del concessionario (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 46 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la regolarità della gestione dell’agente contabile si accerta sul materiale documentale prodotto in giudizio, anche in assenza di atto di parifica. La mancata notifica della nota istruttoria da parte dell’ente locale non preclude all’agente di dimostrare le riscossioni, purché produca i bollettini e i rendiconti dei versamenti. La compensazione tra quanto dovuto dall’ente e quanto riscosso dall’agente è legittima se documentata da atto del responsabile finanziario. L’annullamento di imposta municipale non giustificato da idonea documentazione integra irregolarità e giustifica l’addebito d’ufficio.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto della gestione di un concessionario della riscossione tributi di un Comune per l’esercizio 2018. Il Magistrato designato, con relazione di irregolarità, aveva contestato l’intero importo delle riscossioni non documentate, prospettando un addebito di euro 18.296,36.
L’agente contabile si è costituito personalmente, deducendo di non avere ricevuto la notifica della nota istruttoria e affermando la regolarità del conto sulla base della documentazione allegata. Nessuno è comparso per l’agente e per l’amministrazione comunale; il Pubblico Ministero ha aderito alla proposta di irregolarità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto la proposta del Magistrato designato meritevole di parziale accoglimento. Ha rilevato che l’agente, in carenza di notifica della nota istruttoria comunale, ha comunque depositato tempestivamente gran parte della documentazione richiesta.
In particolare, risultano prodotti i bollettini delle riscossioni eseguite mensilmente nell’esercizio 2018 e i relativi rendiconti. Da tale documentazione risulta rappresentata l’intera attività di riscossione, sia con riferimento ai versamenti dei contribuenti a seguito di solleciti, avvisi di accertamento, ingiunzioni e pignoramenti, sia a quelli eseguiti dai terzi pignorati in forza delle ordinanze di assegnazione. Il solo prospetto riepilogativo, privo di atti comunali di riscontro, non sarebbe stato prova sufficiente; la produzione integrale dei bollettini ha invece assolto all’onere probatorio dell’agente.
Quanto alle somme riscosse per il servizio idrico, la Corte ha dato atto del deposito delle ricevute dei bollettini di conto corrente. Non risulta invece depositata alcuna documentazione relativa all’annullamento di euro 96,42 per l’imposta municipale propria, ancorché richiamata in memoria.
La Corte ha poi escluso l’addebito della maggiore somma contestata. Dalla nota del Responsabile del Servizio finanziario del Comune emerge che l’importo di euro 18.296,36 corrisponde a somme dovute dall’ente locale all’agente per prestazioni rese in suo favore e pertanto correttamente portate in compensazione. La gestione è quindi risultata irregolare solo per la mancata giustificazione dell’annullamento dell’imposta municipale versata direttamente nelle casse comunali.
Il conto giudiziale è stato dichiarato irregolare, con condanna dell’agente al pagamento della somma non giustificata, degli interessi legali e delle spese del giudizio, liquidate come da nota segretariale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.