Conto giudiziale irregolare e ammanco per riversamenti non provati (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 49 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale è irregolare quando i dati in esso rappresentati non concordano con il giornale di cassa, né la discordanza è sanata dalla presentazione di un conto rettificato e parificato, restando irrilevante la successiva rettifica operata dall’amministrazione in sede processuale. È parimenti irregolare il conto carente della documentazione giustificativa delle riscossioni, delle note di credito e dell’elenco degli esenti. Tuttavia, allorché l’omessa esibizione documentale sia imputabile all’amministrazione e al gestore informatico che abbiano disatteso un provvedimento del giudice contabile, non può addebitarsi all’agente contabile, a titolo di ammanco, l’intero importo della gestione. L’ammanco è invece dovuto per le somme riscosse di cui il contabile non provi l’integrale e leggibile riversamento in tesoreria, gravando su di lui il relativo onere probatorio.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione delle casse cup e delle prestazioni sanitarie presso un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, sede periferica calabrese, per l’esercizio finanziario 2014. Il Magistrato designato, in esecuzione della sentenza-ordinanza n. 69/2022 che aveva affermato la competenza territoriale e la procedibilità del conto, ha evidenziato criticità: discordanza tra conto giudiziale e giornale di cassa, somme non riversate, ricevute di bonifico illeggibili e carenze documentali.
L’agente contabile ha contestato la propria qualifica e ha dedotto l’impossibilità di reperire i documenti per il rifiuto del gestore informatico del sistema cup. L’amministrazione sanitaria ha allegato rettifiche contabili e chiarito che il presidio aveva cambiato sistema di gestione delle casse. La Corte ha disposto istruttoria a mezzo della Guardia di Finanza, che ha acquisito parte della documentazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio osserva che la qualifica di agente contabile è stata accertata con la sentenza-ordinanza n. 69/2022, non appellata. Le difese sul punto sono pertanto inammissibili, stante la definitività della pronuncia sulla qualifica di contabile principale.
Nel merito, il conto è irregolare sotto un duplice profilo. I chiarimenti e le rettifiche fornite dall’amministrazione consentono di attestare la concordanza sostanziale dei dati, ma non sanano l’errata rappresentazione contenuta nel conto giudiziale: l’agente non ha ripresentato il conto rettificato né l’amministrazione lo ha parificato.
Il conto è inoltre irregolare per la carente rappresentazione dei dati contabili, derivante dall’omessa trasmissione delle fatture e delle ricevute fiscali, delle note di credito e dell’elenco degli esenti. Tale omissione non è addebitabile all’agente, considerata la responsabilità dell’amministrazione sanitaria e del gestore informatico, che hanno disatteso un provvedimento del giudice contabile. Non si può dunque addebitare all’agente, a titolo di ammanco, l’intero importo della gestione.
L’ammanco è invece dovuto per il parziale riversamento in tesoreria delle somme riscosse. Delle 40 ricevute di bonifico, 9 risultano illeggibili, sicché il contabile non ha fornito la prova dell’integrale riversamento. L’ammanco è quantificato in euro 33.540,91, differenza tra il totale riscosso di euro 145.842,56 e le somme effettivamente riversate di euro 112.301,65. Ai sensi dell’art. 31, primo e quinto comma, c.g.c., le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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