Assenteismo e dolo erariale: necessaria la volontà dell’evento dannoso (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 102 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, la prova del dolo richiesta dall’art. 21 D.L. 16.7.2020 n. 76 non si esaurisce nella consapevole violazione degli obblighi di servizio, ma esige la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso. Il legislatore ha trasposto nel giudizio contabile il paradigma penalistico, ponendo fine al contrasto sul c.d. dolo contrattuale. Pertanto, in materia di ingiustificato assenteismo, la falsa attestazione della presenza in servizio non basta a integrare l’elemento soggettivo: occorre la consapevolezza di percepire una retribuzione non dovuta e di arrecare un danno alle finanze dell’amministrazione. Nemmeno il dolo eventuale è configurabile quando l’allontanamento trovi spiegazione in una condizione di precario stato di salute e in una minima giustificazione fornita.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania citava in giudizio un dipendente di un Comune, chiedendone la condanna a titolo di dolo al risarcimento di complessivi € 5.401,79, oltre accessori. L’addebito riguardava condotte di ingiustificato assenteismo: il convenuto, dopo aver timbrato il badge, si sarebbe allontanato dalla sede di lavoro senza giustificato motivo, continuando a percepire la retribuzione.
Il Comune aveva dapprima sospeso cautelarmente il dipendente e poi lo aveva licenziato senza preavviso ai sensi dell’art. 55 quater del d.lgs. 30.3.2001 n. 165. La domanda erariale comprendeva il danno patrimoniale per le ore non lavorate (€ 262,61), il danno all’immagine ex art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165/2001 (€ 5.000,00) e il danno da disservizio (€ 139,18). Il rito monitorio ex art. 131 c.g.c. si chiudeva senza accettazione della somma determinata in via presidenziale. La difesa eccepiva l’assenza di arbitrarietà, richiamando il lungo periodo di malattia successivo a un evento invalidante e le condizioni di salute del convenuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla questione giuridica centrale: la natura dell’elemento soggettivo richiesto per la responsabilità amministrativo-contabile nel periodo di limitazione introdotto dall’art. 21 del D.L. n. 76/2020. La norma subordina l’addebito ai soli casi in cui la produzione del danno sia dolosamente voluta, con esclusione delle condotte omissive o di inerzia, non integranti la fattispecie in esame.
La Corte osserva che la disposizione impone di accertare non solo la volontà della condotta posta in violazione degli obblighi di servizio, ma anche la volontà dell’evento dannoso. La relazione illustrativa del decreto conferma che il dolo va riferito all’evento in chiave penalistica, non civilistica, superando quegli orientamenti che ritenevano sufficiente il dolo del singolo atto. Acquisita così una nozione di dolo erariale di derivazione penalistica, il Collegio afferma che non basta la consapevole violazione degli obblighi contrattuali, occorrendo la consapevolezza di ledere l’amministrazione.
Nel caso concreto, il Collegio non esclude in parte la sussistenza della condotta antigiuridica: il dipendente si è allontanato dopo aver attestato la presenza, senza avvertire il superiore, in violazione dell’art. 97 del Regolamento comunale. Manca tuttavia l’elemento soggettivo. Nella quasi totalità degli allontanamenti, alcuni dei quali molto brevi, il convenuto ha fornito almeno una minima giustificazione mediante attestazioni e richieste di permesso inviate ai vertici dell’ente.
Il Collegio esclude anche il dolo eventuale, richiamando Corte conti Sicilia, Sez. App., sent. 22.11.2023 n. 62: non emerge una macroscopica divergenza tra la condotta tenuta e quella esigibile, né una consapevole autodeterminazione ad agire accettando l’eventualità del danno. L’allontanamento dipende per lo più dal precario stato di salute, circostanza che non consente di ravvisare un contegno di intensità tale da integrare il dolo.
In assenza dell’elemento soggettivo minimo e operando la limitazione temporale della responsabilità amministrativo-contabile alle sole condotte dolose, la Corte assolve il convenuto per tutte le partite di danno, compreso quello all’immagine, che nel contesto dato non può presumersi. Le spese legali, liquidate in € 1.800,00, sono poste a carico del Comune soccombente.
Nota della Redazione
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