Escussione del parere medico-legale e rigetto della migliore classifica pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 124 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico per il riconoscimento della migliore classificazione di infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio, il giudice può discostarsi dal parere dell’Ufficio Medico Legale solo in presenza di specifiche e argomentate censure tecniche. Le contestazioni che si limitino a riproporre le ragioni già esposte nel ricorso, senza confutare le valutazioni espresse dall’organo di consulenza, non sono dirimenti. La relazione medica di parte che consista in un mero elenco delle patologie e in un breve raccordo anamnestico, priva di specifica contestazione al parere, non è idonea a fondare il riesame della classificazione. In assenza di valide ragioni per discostarsi dal giudizio tecnico, la pretesa attorea va respinta, con compensazione delle spese ove sussistano apprezzabili motivi.
Il Fatto
Un ex Appuntato dell’Arma dei Carabinieri, dichiarato dalla C.M.O. assolutamente inidoneo al servizio, ha chiesto l’annullamento del decreto con cui il Ministero della Difesa gli ha conferito la pensione privilegiata di 3° categoria. Secondo il ricorrente, le patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio — cardiopatia ischemica, spondilosi diffusa con discopatia lombare e rinosinusopatia mascellare cronica — avrebbero dovuto comportare il riconoscimento della 1° categoria ai sensi del d.P.R. n. 1092/1973.
Il ricorrente ha domandato l’ascrizione a migliore categoria per le singole patologie e, in subordine, la nomina di un CTU. Il Ministero della Difesa si è costituito chiedendo il rigetto per mancanza di previa istanza amministrativa di aggravamento ex art. 70 T.U. 1092/1973 e art. 153 c.g.c., eccependo in subordine la prescrizione quinquennale dei ratei. La Sezione ha disposto l’acquisizione del fascicolo e di un parere dell’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute.
La Motivazione della Corte
Oggetto del giudizio è la corretta ascrivibilità ai fini pensionistici delle infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio. L’organo di consulenza ha confermato integralmente la valutazione contenuta nel provvedimento ministeriale, ascrivendo la cardiopatia ischemica alla 4° categoria della Tab. A.
Il Giudice unico rileva che le contestazioni del ricorrente non sono dirimenti: esse si presentano ripetitive delle ragioni già illustrate nel ricorso. Con riferimento alla cardiopatia ischemica, la parte deduce che l’UML non avrebbe tenuto conto del severo decorso e degli effetti invalidanti; ma i relativi episodi risultano dettagliatamente riportati nel parere, con espresso riferimento ai referti degli esami specifici. Analoga considerazione vale per il referto dell’esame radiologico e per la spondilosi diffusa con discopatia.
La Corte esamina poi la relazione medica di parte, allegata alla memoria depositata in vista dell’udienza. Essa consiste in un mero elenco delle patologie accertate e in un breve raccordo anamnestico. Pur essendo successiva al rilascio del parere, non contiene alcuna specifica contestazione al parere stesso che possa essere oggetto di valutazione.
Ne consegue che non si ravvisano ragioni per confutare o porre in dubbio le conclusioni dell’organo di consulenza, condivisibile e motivato. In assenza di validi argomenti per discostarsi dal giudizio tecnico, la pretesa attorea va respinta. Sussistono tuttavia apprezzabili motivi per disporre la compensazione delle spese. Il ricorso è quindi rigettato.
Nota della Redazione
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