Parifica del conto economale e divieto di coincidenza tra agente e controllore (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 10 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto giudiziale, quale atto di controllo interno, non può essere resa dal medesimo agente contabile che lo ha reso, per elementare esigenza di alterità tra soggetto controllore e soggetto controllato. Se l’agente riveste anche la qualifica di responsabile del servizio finanziario, la competenza a parificare va intestata al Segretario comunale, in funzione sostitutiva, o in via residuale al Sindaco. Dall’omessa osservanza del principio di alterità discende l’assenza di idonea parificazione e, quindi, l’impedimento di qualsiasi verifica giudiziale sul conto, costituendo la parifica una fase imprescindibile ai fini della procedibilità del giudizio. Le spese a carico del fondo economale devono presentare i caratteri della necessarietà, della non programmabilità e dell’imprevedibilità, restando escluse quelle non finalizzate al funzionamento degli uffici.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione del fondo economale di un Comune per l’esercizio 2021, resa dall’agente contabile nominato. Il Magistrato istruttore, con relazione di deferimento, ha contestato sotto il profilo formale la redazione del conto su modello non conforme, la mancata originaria sottoscrizione e l’assenza del visto di regolarità; sotto il profilo sostanziale, la tardività del deposito e la genericità delle descrizioni di spesa, con specifico riferimento ad alcuni buoni aventi ad oggetto l’acquisto di fiori.
È stata inoltre contestata la coincidenza soggettiva tra la figura dell’agente e quella del responsabile del servizio finanziario che aveva provveduto alla parificazione del conto, con violazione del principio di alterità, nonché la carenza della relazione dell’organo di controllo interno. L’agente ha chiesto la dichiarazione di regolarità del conto e il discarico, imputando le irregolarità alle carenze del software in uso e alle limitate risorse dell’organico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il documento digitale depositato riporta la sottoscrizione dell’agente apposta in data successiva tanto alla parificazione quanto all’approvazione del conto. Anche a voler ritenere superata la mancata sottoscrizione originaria, assume rilievo assorbente la coincidenza tra la figura dell’agente contabile e quella del responsabile del servizio finanziario.
Secondo il consolidato orientamento della Corte, l’attività di verifica presupposto della parificazione non può essere effettuata dal medesimo agente che ha reso il conto, per l’irrinunciabile esigenza di alterità prima ancora che di indipendenza tra controllore e controllato. La parifica ha natura intrinseca di atto di controllo interno, finalizzato a verificare la concordanza dei conti con le scritture dell’ente e a rilevare anomalie che precludano la chiusura contabile.
Qualora l’agente sia l’unico dipendente in forza al servizio finanziario o rivesta la qualifica di responsabile, la competenza a parificare va intestata al Segretario comunale, in funzione sostitutiva, o in via residuale al Sindaco. Dall’inosservanza del principio deriva l’assenza di idonea parificazione: provenendo la parifica dal medesimo soggetto la cui gestione è controllata, non può assolvere alla finalità cui è preposta e non può dirsi integrato l’adempimento. La parifica è fase imprescindibile ai fini della procedibilità del giudizio sul conto.
Il Collegio evidenzia poi, pur ritenendo assorbente l’irregolarità, che talune spese non avrebbero potuto essere effettuate con le risorse della cassa economale. La gestione economale è in deroga all’ordinario procedimento di spesa e l’economo può utilizzare il fondo solo per le spese tassativamente previste dal regolamento, senza aggirare le disposizioni sul frazionamento artificioso degli impegni. Le spese economali devono essere residuali e minimali, connotate da necessarietà, imprevedibilità e improcrastinabilità, essendo finalizzate al funzionamento degli uffici e non all’erogazione di servizi.
Nel caso concreto, le spese per acquisto di fiori non rientrano tra quelle ammesse, poiché l’agente non ha fornito la prova della loro necessarietà. Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno, il documento prodotto costituisce una mera comunicazione alla Procura regionale e non è stato depositato unitamente al conto; esso non integra, sotto il profilo contenutistico, quanto richiesto dalla norma. Il conto, pertanto, non può essere approvato e l’agente non è ammesso a discarico.
Nota della Redazione
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