Inammissibile il quesito di parere sottoscritto dal funzionario e non dal sindaco (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 46 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso delle autonomie territoriali alla funzione consultiva della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, soggiace a un duplice filtro di ammissibilità, concernente il profilo soggettivo e quello oggettivo dell’istanza. La funzione consultiva non costituisce attività di consulenza a carattere generale, ma attività ermeneutica prestata in posizione di neutralità e indipendenza al sistema delle autonomie territoriali in termini di collaborazione istituzionale. Da tale carattere neutrale discende l’ammissibilità soggettiva delle sole richieste provenienti dall’organo di vertice politico titolare della rappresentanza istituzionale dell’ente, che per il comune è individuato nel sindaco, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000. È pertanto inammissibile il quesito sottoscritto dal funzionario e non dal rappresentante legale dell’ente.
Il Fatto
Il responsabile dell’area amministrativa di un comune ha formulato, tramite il Portale Centrale Pareri, una richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia. Il quesito concerneva l’interpretazione dell’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di incentivi per funzioni tecniche.
La richiesta è pervenuta il 12 febbraio 2025 ed è stata acquisita in pari data al protocollo della Sezione al n. 2400. Con ordinanza presidenziale n. 24/2025 la richiesta è stata assegnata per la trattazione in camera di consiglio, ove la Sezione ha esaminato la questione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione del perimetro della funzione consultiva intestata alla Corte dei conti. L’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 subordina l’accesso delle autonomie territoriali a un duplice filtro di ammissibilità, che investe tanto il profilo soggettivo quanto quello oggettivo dell’istanza.
Tale impostazione discende dalla natura stessa della funzione. La Corte dei conti non svolge attività di consulenza a carattere generale, ma un’attività ermeneutica che la Sezione regionale presta in posizione di neutralità e indipendenza, in termini di collaborazione istituzionale con il sistema delle autonomie territoriali. Il riferimento è alle delibere nn. 11/SEZAUT/2020/QMIG e 1/SEZAUT/2021/QMIG.
Su questa base la Sezione distingue due limiti soggettivi. Il primo attiene all’ente legittimato a proporre l’istanza, ossia la legittimazione soggettiva esterna. Il secondo riguarda il soggetto che, in nome e per conto dell’ente, può formalmente effettuare la richiesta, cioè la legittimazione soggettiva interna.
Dal carattere neutrale della funzione consegue che sono ammissibili sul piano soggettivo soltanto le richieste provenienti dall’organo di vertice politico titolare della rappresentanza istituzionale dell’ente. Per il comune tale organo è il sindaco, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000.
Nel caso esaminato il quesito risulta sottoscritto dal funzionario e non già dal rappresentante legale del Comune. La Sezione lo dichiara pertanto inammissibile sotto il profilo soggettivo, disponendo la trasmissione della deliberazione, a cura della Segreteria, all’ente richiedente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.