Rinuncia agli atti e accettazione dell’INPS: estinzione del giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 286 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di pensione davanti alla Corte dei conti, la dichiarazione con cui l’ente previdenziale prende atto della rinuncia agli atti del ricorrente integra sostanziale accettazione della rinuncia stessa. Ne consegue che sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, con compensazione delle spese secondo la concorde richiesta delle parti. La rinuncia, per produrre l’effetto estintivo, non richiede formule solenni, essendo sufficiente che l’accettazione dell’altra parte risulti in modo univoco dal suo comportamento processuale.

Il Fatto

Il ricorrente, funzionario presso un’amministrazione statale, ha adito la Corte dei conti per ottenere l’accertamento dello status di invalido civile in misura superiore al 74%, ai fini del riconoscimento del beneficio della contribuzione figurativa di cui all’art. 80, comma 3, della l. n. 388/2000. In via preliminare, il giudice del lavoro aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti davanti alla Sezione territoriale della Corte dei conti.

Costituitosi l’INPS, che ha chiesto il rigetto del ricorso, il giudice ha disposto l’acquisizione di un parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti. Il CML ha concluso che il ricorrente, all’atto della verifica, presentava una riduzione permanente della capacità lavorativa inferiore al 75% e precisamente pari al 65%, percentuale non utile ai fini del beneficio invocato.

La Motivazione della Corte

All’udienza di trattazione, preso atto delle conclusioni del consulente, il difensore del ricorrente ha comunicato la rinuncia agli atti del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese. La difesa dell’INPS ha preso atto della rinuncia, rimettendosi alla Corte per il regolamento delle spese.

Il giudice ha qualificato la presa d’atto dell’ente previdenziale come sostanziale accettazione della rinuncia formulata dal ricorrente, richiamando il precedente di Corte dei conti, Sez. terza giur. centr. app., sent. 15.6.2021, n. 311. Su questa base ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio.

La decisione si fonda sul principio per cui, nel processo contabile, la rinuncia agli atti produce l’effetto estintivo quando incontra l’accettazione della controparte, senza necessità di forme sacramentali: è sufficiente che l’accettazione emerga in modo univoco dal contegno processuale tenuto dall’ente, che nella specie non si è opposto alla rinuncia.

La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del ricorso e nulla ha disposto per le spese, in coerenza con la concorde richiesta delle parti. Il provvedimento è stato inoltre accompagnato dalla disposizione di annotazione ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, con omissione dei dati identificativi del ricorrente in caso di diffusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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