Rivalutazione contributiva amianto: extrapetizione per mutamento del titolo (Corte dei Conti Sez. III App. n. 253 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi pensionistici, ove l’appello è limitato ai motivi di diritto ai sensi dell’art. 170 c.g.c., il giudice di primo grado che riconosce la rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto invocando l’art. 13, comma 8, l. n. 257/1992 su una domanda proposta esclusivamente ai sensi del comma 7 della medesima norma incorre in extrapetizione. I due diritti sono eterodeterminati: mutano gli elementi costitutivi — l’aver contratto una malattia professionale nel comma 7, l’esposizione ultradecennale nel comma 8 — e al loro variare muta il diritto, anche a parità di risultato economico. Il principio di iura novit curia non sana il vizio, perché il giudice può mutare la qualificazione giuridica ma non l’effetto giuridico perseguito dalla parte. Accertato il vizio, l’omessa pronuncia sulla domanda effettiva comporta l’annullamento della sentenza e la rimessione al primo giudice, non potendo il giudice d’appello compiere accertamenti di fatto. È invece questione di diritto, decidibile in appello, quella relativa alla decorrenza della prescrizione dei ratei arretrati, la quale muove dal momento in cui il diritto alla riliquidazione può essere fatto valere.
Il Fatto
Un lavoratore, esposto all’amianto nel periodo 1961-1965, aveva ottenuto dall’INAIL il riconoscimento della malattia professionale con provvedimento del 2016. Aveva quindi chiesto all’INPS, con istanza amministrativa del dicembre 2016, la rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 7, l. n. 257/1992; l’istanza era stata rigettata per mancata presentazione in costanza di attività lavorativa.
Adito il giudice contabile di primo grado, la domanda era accolta: la sentenza n. 98/2021 riconosceva il diritto ai benefici richiamando però l’art. 13, comma 8, l. n. 257/1992 e l’art. 47 d.l. n. 269/2003. Proposto appello dall’ente previdenziale, la questione centrale diviene la corrispondenza tra domanda proposta e pronuncia resa.
La Motivazione della Corte
La Sezione distingue nettamente i due benefici. Il comma 7 richiede, come elemento costitutivo, l’aver contratto una malattia professionale documentata dall’INAIL e consente la moltiplicazione per 1,5 delle settimane di contribuzione relative al periodo di provata esposizione. Il comma 8 ha come presupposto l’esposizione ultradecennale e moltiplica l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria per il coefficiente, ridotto dall’art. 47, comma 1, d.l. n. 269/2003 da 1,5 a 1,25 dal 1° ottobre 2003.
Da qui la natura eterodeterminata del diritto: esso si identifica per i suoi elementi costitutivi, e ad elementi diversi corrispondono diritti diversi, pur se il risultato concreto è identico. L’argomento dell’appellato — mero errore materiale del dispositivo — è respinto: la motivazione stessa dimostra che il primo giudice ha deciso applicando il comma 8, richiamando la nozione di esposizione qualificata ultradecennale e la relativa giurisprudenza.
La Corte chiarisce i limiti dello iura novit curia: il giudice può individuare d’ufficio la norma applicabile, ma non attribuire un bene o un effetto giuridico diverso da quello domandato. Nel caso concreto, applicare il comma 8 ha comportato l’omesso accertamento dei fatti costitutivi del comma 7.
Poiché l’art. 170 c.g.c. sottrae al giudice d’appello la cognizione delle questioni di fatto, la sentenza è annullata nella parte in cui riconosceva il diritto e gli atti sono rimessi al primo giudice, in diversa composizione, con assorbimento dei motivi sulla determinazione del periodo e sul tetto dei quaranta anni.
Da ultimo, il motivo sulla prescrizione è respinto. Pur essendo autonomi il diritto alla rivalutazione e quello alle differenze sui ratei, non può conoscersi il secondo senza la consapevolezza del primo: la prescrizione decorre quindi dal 2016, stante il passaggio in giudicato del relativo accertamento.
Nota della Redazione
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