Partecipazione indiretta a società in house servizio idrico esonero controllo TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 33 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale acquisisce una partecipazione, anche indiretta, nella società in house affidataria del servizio idrico integrato su decisione dell’ente di governo dell’ambito ricade nell’eccezione di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, trattandosi di operazione compiuta “in conformità a espresse previsioni legislative”. Ne deriva il venir meno dell’obbligo di analitica motivazione e, quindi, del presupposto del controllo preventivo intestato alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, TUSP, con declaratoria di non luogo a deliberare. Restano fermi i poteri di verifica esercitabili ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 in sede di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.
Il Fatto
Il Comune di Monasterolo di Savigliano, con deliberazione consiliare n. 47 del 20 dicembre 2024, ha approvato l’acquisto di una partecipazione indiretta nella società consortile CO.GE.SI. S.c.r.l., affidataria in house del servizio idrico integrato nell’ATO n. 4 Cuneese, per il tramite della propria partecipata Alpi Acque S.p.a. L’operazione dà attuazione al modello organizzativo deliberato dall’ente di governo dell’ambito, che ha scelto la gestione unica mediante società interamente pubblica a tipologia consortile.
Ritenendo che l’acquisizione ricadesse nell’ambito dell’art. 5 TUSP, il Comune ha trasmesso l’atto deliberativo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte. La questione sottoposta al giudice contabile è se la partecipazione indiretta integrasse l’obbligo di motivazione analitica e il connesso controllo preventivo, o se operasse l’esonero per le operazioni conformi a espresse previsioni legislative.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal dato testuale dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, che esonera dall’onere di motivazione analitica le operazioni societarie compiute “in conformità a espresse previsioni legislative”. Il comma 3 collega a quell’onere il potere di controllo preventivo della Corte dei conti, volto a scrutinare i presupposti giuridici ed economici della scelta prima della sua attuazione con strumenti privatistici.
La Corte ricostruisce la disciplina del servizio idrico integrato nel D.Lgs. n. 152/2006. Gli enti locali partecipano obbligatoriamente all’ente di governo dell’ambito, cui è trasferito l’esercizio delle competenze in materia; all’ente di governo spetta la scelta della forma di gestione. L’art. 149-bis, comma 1, del Codice dell’ambiente prevede espressamente l’affidamento diretto a società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti europei per la gestione in house, partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito.
Da qui la conclusione: una volta che l’ente di governo adotta lo strumento del gestore societario in house, al singolo comune non residua alcuna facoltà di scelta, ma la partecipazione al soggetto gestore appare necessitata e obbligata. Il principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale comporta che il comune non possa discostarsi dalla scelta compiuta dall’ente di governo, soggetto formalmente e sostanzialmente diverso dai singoli enti partecipanti.
La Sezione valorizza la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 43/SSRRCO/QMIG/2024 del 7 giugno 2024, che ha distinto le ipotesi di intervento diretto del legislatore, tese a delineare o autorizzare una specifica operazione societaria, da quelle che si limitano a conferire una mera facoltà in determinati ambiti settoriali. Solo le prime integrano il regime derogatorio. Il caso del servizio idrico, regolato dal Codice dell’ambiente e dalla legislazione regionale, non configura una facoltà, ma un percorso vincolato per l’ente locale.
La Corte richiama gli orientamenti delle altre Sezioni regionali di controllo, alcune delle quali ammettono la motivazione per relationem, e la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, n. 4478/2005; Cons. Stato, Sez. II, n. 7476/2021; TAR Piemonte n. 1229/2016). In conclusione, la deliberazione impugnata non rientra nel perimetro dell’art. 5, comma 3, TUSP, perché ricompresa nelle eccezioni del primo comma: la Sezione dichiara il non luogo a deliberare, ferma restando la razionalizzazione periodica delle partecipazioni.
Nota della Redazione
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