Trasformazione di azienda speciale in s.r.l. fuori dal controllo TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 166 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016 ha un ambito oggettivo limitato ai soli momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, costituendo una società o acquistando una partecipazione. La trasformazione eterogenea di un’azienda speciale in società a responsabilità limitata non dà luogo a una vicenda estintivo-costitutiva, ma al mutamento della veste organizzativa dello stesso soggetto imprenditoriale, che conserva diritti e obblighi e prosegue in tutti i rapporti. Ne consegue che, ove dall’operazione non derivi la costituzione di una nuova società né l’acquisto di nuove partecipazioni, la deliberazione non è soggetta al controllo e la Sezione dichiara il non luogo a provvedere.
Il Fatto
Il dirigente dell’area risorse e patrimonio di una Camera di commercio trasmette alla Sezione regionale di controllo l’estratto della deliberazione della Giunta camerale con cui è stata approvata la trasformazione dell’azienda speciale in una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, secondo il modello dell’in-house providing, insieme allo schema di statuto della costituenda società.
L’ente gestiva da decenni, attraverso la struttura trasformatasi, le proprie funzioni istituzionali in materia di formazione. La motivazione della deliberazione evidenzia i limiti della forma giuridica dell’azienda speciale, che avrebbero compresso la possibilità di crescita e sviluppo dell’organismo. Il quesito sottoposto alla Sezione è se tale deliberazione ricada nel controllo prescritto dall’art. 5, commi 3 e 4, TUSP. Ricevuto l’atto, il Collegio fissa la questione relativa al proprio ambito di intervento.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione normativa dell’art. 5, comma 3, TUSP, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, che impone alle amministrazioni di trasmettere alla Corte dei conti e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato le deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di una società o l’acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta. Il comma 4 disciplina gli esiti: il termine di sessanta giorni, la possibilità di procedere in mancanza di pronuncia e l’obbligo di motivazione analitica qualora l’ente intenda discostarsi da un parere negativo.
Il Collegio richiama anzitutto la qualificazione della funzione, operata dalle Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG, che hanno ricondotto la pronuncia a una peculiare attività di controllo, di cui il legislatore individua tempi, parametri ed esiti, nonostante il TUSP la definisca “parere”. La questione preliminare riguarda però l’ambito oggettivo: la Sezione invoca le Sezioni riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, secondo cui la norma limita l’applicazione ai soli momenti in cui l’amministrazione assume per la prima volta la qualità di socio.
Da tale premessa discende l’esclusione delle operazioni di trasformazione fra tipi societari, delle fusioni e delle sottoscrizioni di aumento di capitale che non comportino l’acquisto della posizione di socio. La continuità giuridica dell’ente trasformato è desunta dall’art. 2498 cod. civ., che conserva diritti e obblighi e la prosecuzione dei rapporti anche processuali, senza alcun effetto novativo o estintivo.
Applicando tali coordinate al caso concreto, la Sezione qualifica l’operazione come trasformazione eterogenea, trattandosi del passaggio da un ente di natura giuridica differente a una società di capitali. Il Collegio osserva che l’ente non vede alterato l’assetto delle partecipazioni detenute, essendo già socio unico dell’azienda speciale, né mutare l’assetto della responsabilità a tutela dei creditori e dei terzi, trattandosi di modifica della veste giuridica compatibile con lo statuto delle società commerciali.
Il percorso è confermato da riferimenti alla giurisprudenza civile di legittimità e da questa stessa Sezione, nonché dall’ammissibilità dell’ipotesi inversa di trasformazione eterogenea regressiva riconosciuta dal Cons. Stato, Sez. V, n. 3946 del 2018. Il Collegio conclude che l’operazione non rientra nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 5, commi 3 e 4, TUSP, in quanto non si è determinata la costituzione di una nuova società né l’acquisto di nuove partecipazioni in società già costituite, e dichiara il non luogo a provvedere, disponendo la trasmissione e la pubblicazione della deliberazione.
Nota della Redazione
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