Contratti di ricerca, certificazione con riserva di monitoraggio sulla spesa (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 2 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di certificazione dei costi dei contratti collettivi nazionali, previsto dall’art. 47, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, la Corte dei conti non si limita a prendere atto della dichiarazione di invarianza di spesa resa dall’Aran. Quando la fattispecie contrattuale presenta caratteri di atipicità rispetto alla disciplina generale del lavoro pubblico, la verifica dei limiti di spesa in fase applicativa è rimessa a ciascuna amministrazione ed ente, con coinvolgimento della responsabilità dei singoli enti e dei relativi organi di controllo interno e di revisione contabile. La Corte si riserva pertanto di monitorare successivamente, anche mediante specifici programmi di controllo, le concrete ricadute dell’accordo sugli equilibri complessivi di finanza pubblica.
Il Fatto
Le Sezioni riunite in sede di controllo sono investite della certificazione dell’ipotesi di CCNL relativo alla sequenza contrattuale sul contratto di ricerca ai sensi dell’art. 22 legge n. 240/2010, come richiamato dall’art. 178, comma 1, lett. g), CCNL 18 gennaio 2024 del comparto Istruzione e ricerca. L’ipotesi, siglata il 9 ottobre 2024, è pervenuta alla Corte dopo il parere positivo del Governo, per l’esercizio del controllo assegnato dall’art. 47, comma 5, d.lgs. n. 165/2001.
Il nuovo contratto di ricerca sostituisce l’assegno di ricerca ed è stato introdotto dall’art. 14, comma 6-septies, d.l. n. 36/2022, che ha modificato il citato art. 22. La questione sottoposta alla Corte riguarda l’attendibilità della quantificazione dei costi e la compatibilità dell’accordo con gli strumenti di programmazione e di bilancio.
La Motivazione della Corte
L’ipotesi si compone di due articoli. L’art. 1 delimita il campo di applicazione al personale individuato dall’art. 22 della legge n. 240/2010: contratti a tempo determinato biennali, rinnovabili una sola volta per ulteriori due anni, con durata complessiva non superiore a cinque anni, destinati a studiosi in possesso di dottorato o di titolo di specializzazione di area medica, ovvero a coloro che conseguano il titolo entro sei mesi dalla pubblicazione del bando. Il comma 3 precisa che alla contrattazione collettiva spetta esclusivamente l’individuazione dell’importo del contratto di ricerca e che al personale in parola non si estendono automaticamente le altre norme del CCNL 18 gennaio 2024.
La Corte rileva preliminarmente alcune criticità di ordine sistematico. Il rinvio alla contrattazione collettiva operato dall’art. 22, comma 6, è limitato alla quantificazione dell’importo del contratto, mentre ogni altro aspetto del rapporto è rimesso, ai sensi del comma 3, al contenuto del singolo bando di selezione. L’atipicità della fattispecie emerge anche rispetto all’art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, che impone alle amministrazioni di garantire ai dipendenti parità di trattamento contrattuale.
Quanto alla sostenibilità finanziaria, l’art. 2 dell’ipotesi rimanda la definizione dell’importo al singolo ente, entro il limite minimo del trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo definito e quello massimo del ricercatore confermato a tempo pieno, e replica il tetto di spesa complessiva dell’art. 22, comma 6. L’Aran, basandosi sul rinvio a tale tetto, non fornisce elementi ulteriori sull’importo medio del triennio né sugli assegni di ricerca, limitandosi a dichiarare l’assenza di nuovi o maggiori oneri diretti o indiretti.
La Corte osserva che il dato di spesa media del triennio e l’importo minimo previsto per ciascun contratto avrebbero consentito di apprezzare, almeno in via teorica, l’estensione massima della nuova fattispecie. Alla luce della peculiarità del rapporto e dell’atipicità degli aspetti procedimentali richiamati dall’art. 22 legge n. 240/2010, le verifiche in fase applicativa dei limiti di spesa sono rimesse a ciascuna amministrazione ed ente, con diretta responsabilità dei singoli enti e dei relativi organi di controllo interno e revisione contabile.
Le Sezioni riunite prendono quindi atto dell’ipotesi con le considerazioni formulate nel rapporto allegato e si riservano di monitorarne successivamente, anche con specifici programmi di controllo, le concrete ricadute sul piano degli equilibri complessivi.
Nota della Redazione
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