Acquisto indiretto di partecipazione in società in house del servizio idrico (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 36 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema del TUSP, come novellato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di una partecipazione, anche indiretta, è esonerato dall’onere di analitica motivazione, e con esso dal controllo preventivo della Corte dei conti di cui all’art. 5, comma 3, quando l’operazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative. L’eccezione opera solo ove sussista un intervento diretto del legislatore volto a delineare o autorizzare una specifica operazione societaria, e non quando la norma si limiti ad attribuire all’amministrazione una semplice facoltà di ricorrere allo strumento societario in un dato ambito settoriale. Nel servizio idrico integrato, una volta che l’ente di governo dell’ambito abbia scelto l’affidamento diretto a una società interamente pubblica in house, al singolo comune non residua alcuna facoltà discrezionale, ma solo l’attuazione dovuta della decisione assunta in sede d’ambito. Ne consegue il non luogo a deliberare.
Il Fatto
Il Comune di Racconigi, in qualità di ente partecipante all’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Cuneese, aveva trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte la propria deliberazione consiliare con cui approvava l’acquisto di una partecipazione in una società consortile affidataria del servizio idrico integrato, per il tramite della società partecipata a capitale interamente pubblico di cui il Comune è socio.
L’operazione si inseriva nel percorso deliberato dall’ente di governo dell’ambito, che aveva individuato quale forma unica di gestione l’affidamento diretto in house a una società consortile, prevedendo che quest’ultima operasse attraverso consorziate nei singoli sub-ambiti. L’ente locale riteneva la fattispecie estranea all’art. 5 del TUSP, per la doverosità della partecipazione, ma trasmetteva comunque l’atto all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti in via prudenziale, così attivando lo scrutinio preventivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione dell’art. 5, comma 3, del TUSP, che impone all’amministrazione di inviare l’atto di costituzione o di acquisizione della partecipazione, diretta o indiretta, alla Corte dei conti, la quale delibera entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 e agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Richiamata la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 16/2022, che ha qualificato il pronunciamento come peculiare attività di controllo pur con il nomen di parere, il Collegio rileva che il comma 1 dell’art. 5 esonera dal rigoroso onere di motivazione analitica le operazioni compiute in conformità a espresse previsioni legislative, con conseguente venir meno del presupposto del controllo, ferme restando le verifiche in sede di razionalizzazione periodica ai sensi dell’art. 20 del TUSP.
La Corte passa quindi alla disciplina del Codice dell’ambiente. L’art. 142, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 attribuisce agli enti locali le funzioni di organizzazione del servizio attraverso l’ente di governo dell’ambito; l’art. 149-bis, comma 1 prevede espressamente che l’affidamento diretto possa avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti della gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito. Da tali norme deriva l’obbligo di partecipazione del comune alla società in house individuata, con il correlato superamento della competenza del singolo ente.
Sul punto la Sezione richiama l’orientamento nomofilattico delle Sezioni Riunite n. 43/2024, che ha distinto l’ipotesi in cui il legislatore disciplina o autorizza una specifica operazione societaria, con affievolimento dell’onere motivazionale, dai casi in cui si limiti a riconoscere una facoltà settoriale. Il Collegio ritiene che la fattispecie del servizio idrico integrato ricada nella prima ipotesi: la scelta dell’ATO rende la partecipazione del comune non una facoltà, ma un atto dovuto, non più rinviabile dopo la scadenza delle proroghe legislative.
Non indebolisce tale conclusione la circostanza che l’ente di governo sia composto dagli stessi comuni, poiché esso costituisce soggetto formalmente e sostanzialmente distinto, titolare di compiti propri in forza del principio di unicità della gestione. La deliberazione del Comune di Racconigi è dunque ricompresa nell’eccezione del comma 1 dell’art. 5 del TUSP e resta fuori dal perimetro del comma 3. La Sezione dichiara pertanto il non luogo a deliberare.
Nota della Redazione
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