Rivalutazione pensioni 2023 legittima secondo la Consulta (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 90 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riduzione dei coefficienti di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici disposta dall’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022 non viola gli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost. La perequazione non è un imperativo costituzionale assoluto, ma uno strumento tecnico che il legislatore può modulare secondo la discrezionalità riconosciutagli. È conforme a Costituzione il meccanismo che salvaguarda la rivalutazione integrale delle pensioni di minore importo e applica alle altre una progressione inversa all’entità dell’assegno, senza escludere alcun trattamento dalla rivalutazione. Il giudice comune, investito della stessa questione già decisa dalla Corte costituzionale, è vincolato alla pronuncia di infondatezza e non può discostarsene, né rimettere nuovamente gli atti.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico erogato dall’INPS, ha chiesto l’accertamento del diritto alla rivalutazione piena della propria pensione e l’illegittimità della parziale rivalutazione introdotta dalla legge di bilancio per il 2023. La doglianza riguardava le decurtazioni applicate dall’Istituto sugli accrediti a decorrere dal 1° gennaio 2023, in forza dell’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022.
Il ricorrente ha prospettato la violazione dei principi di uguaglianza, di adeguatezza e proporzionalità della pensione, del legittimo affidamento e del divieto di discriminazione in base all’età, chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e la rimessione di tre questioni alla Corte costituzionale. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso; le altre amministrazioni convenute non si sono costituite.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile richiama innanzitutto il percorso delle Sezioni giurisdizionali della Toscana e della Campania, che con alcune ordinanze del 2024 avevano sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022 in riferimento agli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., sospendendo i giudizi. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 19 del 2025, ha dichiarato non fondate le questioni.
La Corte dei conti ricostruisce il meccanismo normativo: la rivalutazione è riconosciuta integralmente per i trattamenti pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS, mentre per quelli superiori opera un raffreddamento con percentuali decrescenti (85, 53, 47, 37 e 32 per cento), e il comma 310 prevede un contributo una tantum per i soli titolari delle pensioni non superiori al minimo. Il giudice dà conto anche della modifica intervenuta con l’art. 1 della legge n. 213/2023, che ha ridotto l’ambito applicativo al solo anno 2023 e ridotto al 22 per cento l’indice per i trattamenti superiori a dieci volte il minimo.
Sul merito, il Collegio richiama le precedenti decisioni della Consulta, in particolare la sentenza n. 234 del 2020, secondo cui la perequazione automatica è strumento tecnico volto a garantire nel tempo l’adeguatezza dei trattamenti, senza che ciò imponga un rigido parallelismo tra art. 38 Cost. e art. 36 Cost. La scelta legislativa sfugge a censura quando superi lo scrutinio di non irragionevolezza, valutato nel contesto giuridico e fattuale, e quando siano illustrati i dati economico-finanziari e la misura sia limitata nel tempo.
Il giudice sottolinea che il meccanismo in esame non paralizza né sospende a tempo indeterminato la rivalutazione, ma si risolve in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati. Esso risulta meno severo di quelli già scrutinati e salvaguarda l’integrale rivalutazione delle pensioni di più modesta entità, allargandone anzi l’ambito.
Preso atto dell’infondatezza delle censure, il giudice respinge il ricorso, non ravvisando ragioni per discostarsi dalla pronuncia della Consulta, e compensa le spese in considerazione della novità della questione, ancora sub iudice al momento della proposizione.
Nota della Redazione
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