Danno erariale da false autoprescrizioni infermieristiche e responsabilità per colpa (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 40 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente di una azienda sanitaria che, mediante la contraffazione di impegnative mediche, si autoprescrive prestazioni diagnostiche e farmaci, risponde del danno erariale patrimoniale per le somme sopportate dal servizio sanitario, oltre che del danno non patrimoniale all’immagine dell’ente. Non integra la causa di giustificazione dello stato di necessità la deduzione di un generico contesto post-pandemico e di un peggioramento delle condizioni di salute, mancando l’attualità del pericolo e la sua inevitabilità, presupposti richiesti dall’art. 54 cod. pen. e dall’art. 2045 cod. civ.. Sussiste l’elemento soggettivo del dolo, quale coscienza e volontà del fatto, desumibile dalla consumazione di un illecito protrattosi per un anno. Il danno patrimoniale da inappropriatezza prescrittiva è liquidato equitativamente, in difetto di prova del pregiudizio integrale.

Il Fatto

La vicenda riguarda un infermiere dipendente di una azienda ospedaliero-universitaria, che tra il dicembre 2021 e il novembre 2022 ha posto in essere ottantatré impegnative mediche false, autoprescrivendosi prestazioni sanitarie e farmaci per un valore di 5.391,65 euro. I fatti sono emersi nel corso di un procedimento penale, definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per falso e truffa ai danni del servizio sanitario nazionale, con concessione della sospensione condizionale e della non menzione. L’azienda ha inoltre irrogato la sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal servizio senza retribuzione per sei mesi.

Su notitia damni acquisita da un articolo di stampa, la Procura regionale ha citato in giudizio il dipendente chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale corrispondente al costo delle prestazioni e dei farmaci autoprescritti, nonché del danno all’immagine nella misura del doppio del danno patrimoniale, per complessivi 10.783,30 euro. Il convenuto ha contestato la sussistenza di entrambe le voci, invocando lo stato di necessità e, in subordine, chiedendo la riduzione della prima.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal rigetto della causa di giustificazione dedotta. Il convenuto ha richiamato un generico clima post-pandemico ospedaliero e il peggioramento del proprio stato di salute, ma difetta ogni dimostrazione dell’attualità del pericolo e della sua inevitabilità, requisiti imposti dall’art. 54 cod. pen. e dall’art. 2045 cod. civ.. La Corte sottolinea che tali presupposti non risultano integrati, a nulla rilevando la deduzione di patologie che, peraltro, non sono state oggetto di specifico accertamento difensivo.

Il collegio respinge anche la tesi secondo cui il dipendente non avrebbe arrecato alcun costo suppletivo, poiché le prestazioni gli sarebbero comunque spettate per le ordinarie vie. La Corte rileva la contraddittorietà di tale assunto: non si comprende perché una condotta penalmente illecita protratta nel tempo sarebbe stata necessaria, se le medesime prestazioni fossero spettate per i canali ordinari. L’autoprescrizione ha invece generato costi suppletivi e un danno economico, quale effetto di una iperprescrizione di accertamenti e farmaci non filtrata da professionisti abilitati, aggravando le liste di attesa.

Dagli atti delle indagini delegate alla Procura della Repubblica emergono numerosi profili di non appropriatezza delle prescrizioni oggetto delle false ricette, che hanno condotto alla scoperta della contraffazione delle ottantatré impegnative. Sussistono dunque sia l’elemento oggettivo della responsabilità amministrativa — rapporto di servizio, evento dannoso, condotta illecita e nesso causale — sia l’elemento soggettivo del dolo, quale coscienza e volontà del fatto, sufficiente anche a integrare le fattispecie incriminatrici di falso e truffa.

Quanto alla liquidazione, la Sezione determina equitativamente il danno da inappropriatezza prescrittiva nella metà dei costi sopportati, per complessivi 2.695,83 euro. Il danno non patrimoniale all’immagine è invece quantificato in 1.000 euro, in considerazione della peculiarità della vicenda, della pronta risposta disciplinare dell’azienda e del minimo strepitus fori. Le spese del giudizio, liquidate in 64,00 euro, seguono la soccombenza. La domanda della Procura è pertanto accolta nei limiti indicati, con condanna agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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