Conti agenti riscossione improcedibili fino a scadenza termini discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 115 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di conto degli agenti della riscossione, il giudizio è improcedibile quando, alla data di presentazione del conto, non siano ancora scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di inesigibilità, perché fino a quella scadenza l’agente può riavviare o proseguire le attività esecutive e le partite restano suscettibili di discarico. La improcedibilità presuppone l’inesistenza giuridica o fattuale del conto, ovvero la mancanza di una condizione di procedibilità, tra cui la parificazione. La pronuncia di improcedibilità non equivale a discarico e onera l’agente alla ripresentazione del conto, regolarmente sottoscritto e parificato, alla scadenza dei termini prorogati.

Il Fatto

Il magistrato istruttore ha chiesto la fissazione dell’udienza per la discussione del giudizio sul conto giudiziale dell’agente contabile esterno incaricato delle riscossioni per conto di un Comune, relativo all’esercizio 2019. Il conto era stato compilato ai sensi dell’art. 25 D.Lgs. 112/1999 e trasmesso nel 2020. Il relatore ha prospettato un problema di improcedibilità, poiché diverse somme risultavano ancora non riscosse e i ruoli coprivano un ampio arco temporale, non essendo spirati i termini per le dichiarazioni di discarico.

All’udienza è comparso solo il Pubblico ministero, che ha concluso per l’improcedibilità del conto. Nessuno si è costituito per l’agente della riscossione né per l’amministrazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricorda che l’improcedibilità del giudizio di conto non può essere dichiarata per qualsiasi irregolarità o nullità, ma solo in due casi: l’inesistenza giuridica o fattuale del conto, quando manchino i requisiti minimi di forma e sostanza (quali la firma dell’agente contabile o le quantità dei beni maneggiati); la mancanza di una condizione di procedibilità, in specie la parificazione, prevista dagli artt. 139, comma 2, e 140, commi 1 e 3, c.g.c. Il giudizio resta tuttavia procedibile quando, in mancanza di un formale atto di parifica, il conto rechi il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario o sia stato approvato dagli organi dell’ente, atti equipollenti alla parificazione.

Nel conto degli agenti della riscossione, l’indicazione dei residui attivi da riscuotere e la definizione delle domande di discarico costituiscono contenuto necessario (artt. 616 e 621 R.D. n. 827/1924). In presenza di domande di discarico ancora presentabili, per non essere scaduto il termine in ragione delle proroghe legali, le partite del conto sono necessariamente incomplete e non è possibile determinare il debito o il credito dell’agente.

La Sezione aderisce all’impostazione del magistrato istruttore e richiama la giurisprudenza di appello (Sez. I app. n. 79/2017): la disciplina sulla resa del conto giudiziale va coordinata, per gli agenti della riscossione, con la legislazione che fissa termini e presupposti del diritto al discarico in caso di inesigibilità. Trattandosi di rapporti non ancora esauriti, la pronuncia sul conto potrà essere resa solo alla scadenza dei termini per la riscossione dei residui attivi.

Il conto in esame, relativo alla gestione 2019 e presentato nel 2020, non avrebbe potuto essere presentato prima della fine del 2025. L’art. 68, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha previsto che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate nel 2019 siano presentate entro il 31 dicembre 2024; ulteriori proroghe sono state introdotte dall’art. 1, comma 10 quinquies, del D.L. n. 148/2017, dall’art. 3, comma 20, del D.L. n. 119/2018 e dall’art. 1, comma 253, della legge n. 197/2022. Alla data di presentazione del conto, pertanto, non sussistevano i presupposti per l’esame nel merito, permanendo la possibilità di riavvio o prosecuzione delle attività esecutive.

Il giudizio è dunque dichiarato improcedibile, fermo restando che la decisione non equivale a discarico e onera l’agente convenuto alla ripresentazione del conto, regolarmente sottoscritto e parificato, tenendo conto delle ulteriori attività fino alla scadenza dei termini prorogati. Le spese sono compensate per la mancata definizione nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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