Revoca de facto della pensione e obbligo di provvedimento espresso dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 98 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sospensione o revoca di un trattamento pensionistico già concesso deve essere adottato con atto espresso e motivato. La pubblica amministrazione che intenda caducare la pensione non può limitarsi a interromperne il pagamento in via di fatto, poiché i rapporti tra cittadino e amministrazione sono improntati ai principi di collaborazione e buona fede e, ove il procedimento debba essere iniziato d’ufficio, sussiste il dovere di concluderlo con un provvedimento espresso. Prima di adottare un simile provvedimento l’ente pensionistico deve vagliare d’ufficio se l’interessato abbia nel frattempo maturato i requisiti per un diverso trattamento, anche di minor entità. La destituzione dal servizio non retroagisce al punto da mutare i requisiti pensionistici già maturati, né consente di modificare ex tunc la valenza del servizio prestato.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente della Polizia di Stato cessato dal servizio nel dicembre 2018 con contestuale attribuzione della pensione, ha impugnato davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti la cessazione dell’erogazione del trattamento, avvenuta a partire dal rateo di giugno 2023.
Con decreto del 28 novembre 2022 il Ministero dell’Interno lo aveva destituito dal servizio con decorrenza dal 24 ottobre 2013, data di esecuzione di una misura cautelare personale. A seguito di quel provvedimento il trattamento pensionistico concesso dall’INPS era stato caducato e il pagamento interrotto. Il ricorrente ha richiamato i principi delle Sezioni Riunite di questa Corte e della giurisprudenza costituzionale e convenzionale, chiedendo in via cautelare il ripristino dei ratei. L’INPS si è costituito sostenendo di aver solo preso atto dei provvedimenti ministeriali e che la pensione era assoggettata ab origine a una condizione risolutiva espressa. Con ordinanza cautelare il pagamento è stato ripristinato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’accertamento cronologico dei fatti e rileva un dato pacifico: dal giugno 2023 l’INPS ha sospeso il pagamento della pensione in assenza di un proprio provvedimento formale ed esplicito. Tale condotta integra una sospensione sine die, se non una vera e propria revoca de facto, non consentita.
Il giudice richiama i principi generali della legge n. 241/1990: il comma 2-bis dell’art. 1, secondo cui i rapporti tra cittadino e amministrazione sono improntati a collaborazione e buona fede, e il comma 1 dell’art. 2, che impone di concludere il procedimento con provvedimento espresso ove questo debba essere iniziato d’ufficio. L’omissione non ha valenza meramente formale: lascia indefinite le ragioni della caducazione e non consente di comprendere se l’INPS abbia vagliato d’ufficio la sussistenza di requisiti per un diverso trattamento.
La Corte esclude che a tal fine occorresse una nuova istanza dell’interessato. Il canone di diligenza e buona fede impone all’ente, prima di adottare un provvedimento così drastico su una pensione erogata da quasi un lustro, di verificare contestualmente se il soggetto abbia maturato i requisiti per ottenere comunque una pensione, anche di minor entità o con diversa decorrenza.
Nel merito, la Corte ritiene che alla data del 1° giugno 2023 la pensione spettasse comunque. Richiamando il combinato disposto dell’art. 6 del d.lgs. n. 165/1997 e della lettera a del comma 25 dell’art. 1 della legge n. 335/1995, rileva che il requisito contributivo di 35 anni era già posseduto alla data del 24 ottobre 2013 e quello anagrafico dei 57 anni era stato raggiunto il 31 luglio 2020. Il terzo comma dell’art. 52 del d.P.R. n. 1092/1973 attribuisce inoltre il diritto alla pensione normale a chi cessi dal servizio per decadenza o perdita del grado con almeno venti anni di servizio effettivo.
La Corte esclude poi che la destituzione assimili il servizio prestato nella Polizia a quello presso una qualsiasi pubblica amministrazione: il secondo comma dell’art. 8 del d.P.R. n. 737/1981 richiama le disposizioni vigenti in materia di quiescenza e il medesimo d.P.R. non prevede la perdita del grado né il venir meno dello status per il periodo lavorato fino alla destituzione. Neppure per il militare i requisiti pensionistici possono essere modificati ex tunc (Prima sezione centrale d’appello n. 48/2015). Conclusivamente, il ricorrente aveva titolo a conservare la pensione dal 1° giugno 2023, con diritto ai ratei maturati e agli interessi legali o alla rivalutazione. Le spese di lite sono integralmente compensate per la peculiarità e complessità del caso.
Nota della Redazione
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