Conto azioni comunali improcedibile se reso da soggetto privo di disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 3 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale relativo ai titoli azionari e alle quote di partecipazione di un ente locale è improcedibile quando è reso da un soggetto diverso dal consegnatario, individuato non in chi ha la disponibilità materiale dei titoli, ma in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. In mancanza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, assume la veste di agente contabile il Sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto deve riportare tutte le partecipazioni detenute, le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite, ed esporre i valori secondo il criterio del patrimonio netto, idoneo a rappresentare in modo veritiero e trasparente la situazione delle partecipazioni.

Il Fatto

Il magistrato designato all’esame del conto giudiziale delle partecipazioni societarie di un Comune, per l’esercizio 2021, ha rimesso gli atti al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., dubitando della legittimazione dell’economo dell’ente alla sottoscrizione del conto.

L’istruttoria ha evidenziato l’omessa redazione di una dettagliata relazione sulla gestione, una discrasia nella valorizzazione delle partecipazioni — esposte in alcuni casi al valore nominale e in altri al patrimonio netto — e la mancata corrispondenza tra l’elenco delle partecipazioni nel conto e quello dello stato patrimoniale del rendiconto. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi irregolare il conto, sotto il profilo formale e nel merito. Il Sindaco, con nota del 5 marzo 2025, si è impegnato a recepire le indicazioni del magistrato istruttore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la procedibilità del conto reso da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell’ente, privo di investitura formale e di specifiche competenze in materia di gestione e controllo delle partecipazioni.

La giurisprudenza contabile, richiamata dal Collegio, individua il consegnatario dei titoli azionari non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. L’agente contabile svolge infatti un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’ente alle riunioni societarie ed esercitando i diritti connessi alla partecipazione.

Per il Comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. La conclusione è confermata dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni degli enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o da un suo delegato.

Nel caso concreto, il regolamento di contabilità comunale prevede la nomina del consegnatario con delibera di Giunta e attribuisce le relative funzioni al responsabile del servizio competente. L’economo, privo di tale investitura e di competenze specifiche, non può quindi qualificarsi consegnatario.

Il Collegio precisa inoltre il contenuto dovuto del conto: descrizione dei titoli, consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, indicazione delle variazioni, modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche. La valorizzazione deve seguire il criterio del patrimonio netto, idoneo a esporre in modo veritiero e trasparente la situazione finanziaria delle partecipazioni.

Su queste basi il conto è dichiarato improcedibile, con nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *