Esercizio provvisorio regionale e divieto di assunzioni ex art. 9 d.l. n. (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 31 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esercizio provvisorio del bilancio, concesso per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 118/2011, comporta l’applicazione alle Regioni che vi abbiano ricorso della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016, che vieta le assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Tale regola non è derogata dall’art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, norma eccezionale perché derogatoria del principio di programmazione del bilancio, non applicabile in via di analogia legis o iuris alle Regioni ma solo agli enti locali. Il differimento dei termini di approvazione del bilancio presuppone, per gli enti locali, un apposito decreto del Ministro dell’interno, sicché la legge regionale di autorizzazione all’esercizio provvisorio non può produrre il medesimo effetto.

Il Fatto

Il Presidente della Regione autonoma della Sardegna ha rivolto alla Sezione regionale di controllo un’istanza di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, formulando due quesiti, il secondo in via subordinata. In via principale la Regione ha chiesto se l’approvazione della legge di autorizzazione dell’esercizio provvisorio, in linea con l’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011, debba considerarsi differimento del termine di approvazione del bilancio, con conseguente inoperatività del divieto di assunzioni.

In via subordinata, la Regione ha chiesto se, esclusa l’operatività del divieto, l’art. 29 della legge regionale n. 11/2006 consenta assunzioni nei limiti della programmazione del PIAO e se possa derogarsi al frazionamento in dodicesimi per la contrattualizzazione di figure apicali, quali il Segretario generale e i Direttori generali.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto verificato l’ammissibilità della richiesta, sussistente sotto il profilo soggettivo, essendo sottoscritta dall’organo politico di vertice, e sotto quello oggettivo, attenendo i quesiti alla materia della contabilità pubblica con carattere generale e astratto.

Nel merito, la Corte ha ricostruito la ratio dell’art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016, qualificandolo quale precetto di natura sanzionatoria-interdittiva, finalizzato a presidiare il corretto esplicarsi del ciclo del bilancio. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 272/2015, la Sezione ha escluso l’applicazione analogica della norma, in forza del principio di stretta legalità e dell’art. 14 delle preleggi.

Passando al primo quesito, la Corte ha osservato che l’art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 si applica esclusivamente agli enti locali, mentre alle Regioni si applica l’art. 43 del d.lgs. n. 118/2011, che fissa un termine perentorio al 31 dicembre senza prevedere alcun differimento. Non si è in presenza di una lacuna, ma di una precisa scelta del legislatore, non estensibile in via analogica trattandosi di norma eccezionale.

La Corte ha poi sviluppato la reductio ad absurdum: anche ammettendo l’analogia, il differimento dei termini presuppone, per l’art. 151, comma 1, un apposito decreto del Ministro dell’interno, sicché la legge regionale di esercizio provvisorio non può produrre tale effetto. Ne consegue l’inapplicabilità del principio di cui alla deliberazione n. 19/2021/QMIG, il cui perno ruota proprio sull’art. 151.

Quanto al secondo quesito, la Sezione lo ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo formulato in via subordinata al riconoscimento dell’inoperatività del divieto, escluso nel quesito principale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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