Targa alterata con nastro adesivo: è falsità materiale, non illecito amministrativo (Cass. pen. Sez. V n. 5255 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative, ai sensi degli artt. 477 e 482 cod. pen., la condotta di chi modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante applicazione di nastro adesivo. Non è configurabile il diverso illecito amministrativo previsto dall’art. 100, comma 12, cod. strada, che sanziona chi circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta quando non sia l’autore della contraffazione. Il c.d. falso innocuo ricorre solo quando l’alterazione sia del tutto irrilevante ai fini del significato dell’atto e non esplichi effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l’innocuità valutarsi con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto. Irrilevanti, a tal fine, sono la disinvolta condotta di guida e l’avvenuta spontanea fermata del conducente.
Il Fatto
Con ordinanza del 29 aprile 2024 il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice del riesame, rigetta la richiesta proposta nell’interesse di un indagato e conferma il provvedimento di convalida del sequestro probatorio di una targa contraffatta mediante apposizione di nastro adesivo.
Avverso il provvedimento l’indagato propone ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo deduce violazione degli artt. 489 cod. pen. e 100 d. lgs. n. 285 del 1992, sostenendo che la condotta andava ricondotta all’illecito amministrativo e non alla fattispecie penale, e lamenta motivazione apparente quanto alla ritenuta inconsapevolezza dell’alterazione. Con il secondo censura il difetto dei fini probatori del sequestro, perché lo stato della targa sarebbe stato modificato prima dell’apposizione del vincolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondato il primo motivo e richiama il proprio consolidato orientamento: è riconducibile alla falsità materiale la condotta di chi altera i dati identificativi della targa della propria autovettura applicandovi del nastro adesivo. Resta esclusa la configurabilità dell’illecito amministrativo di cui all’art. 100, comma 12, cod. strada, che presuppone che l’autore della condotta non sia anche l’autore della contraffazione.
Le censure sull’innocuità del falso non sono condivise. La finalità perseguita emerge dalle stesse dichiarazioni dell’indagato, che ha ammesso di voler rendere la targa non identificabile ai rilevatori automatici di velocità: ciò conferma la riconducibilità della condotta al ricorrente.
La Corte ribadisce quindi i limiti del c.d. falso innocuo, che ricorre solo quando l’alterazione sia del tutto irrilevante per il significato dell’atto e non incida sulla sua funzione documentale. L’innocuità non si valuta in relazione all’uso concreto dell’atto falso. Ne deriva l’irrilevanza della disinvolta condotta di guida e dell’avvenuta spontanea fermata del conducente.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: il Tribunale ha razionalmente rilevato che la targa costituisce corpo del reato e che il mantenimento del sequestro è funzionale alla prova del reato contestato.
Il ricorso è integralmente rigettato e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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