Ricorso straordinario per errore di fatto inammissibile se rivaluta le prove (Cass. pen. Sez. VII n. 7577 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dall’art. 625 bis cod. proc. pen. e non può essere utilizzato per censurare la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di legittimità. È pertanto inammissibile il ricorso che, deducendo un preteso errore percettivo, introduca elementi ulteriori rispetto al thema decidendum e tenda a dimostrare la buona fede dell’imputato, proponendo una diversa lettura degli atti. Tali deduzioni restano estranee al sindacato di legittimità e si risolvono in una rivalutazione del materiale probatorio non consentita. Il ricorso è dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Un imputato, condannato in appello per il delitto di ricettazione, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado. La Sez. II della Corte di cassazione, con sentenza n. 8322 del 2 febbraio 2024, dichiarava inammissibile il ricorso.

Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso straordinario, eccependo un errore di fatto che avrebbe inficiato la sentenza di legittimità. Il ricorrente chiedeva, in sostanza, una rivalutazione del compendio probatorio, sostenendo la propria buona fede nell’acquisto del bene di provenienza furtiva.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla verifica dei presupposti del rimedio straordinario. Il ricorso è proposto fuori dai casi consentiti dall’art. 625 bis, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente declaratoria di inammissibilità con procedura de plano.

Il Collegio rileva che il ricorrente invoca una inammissibile rivalutazione dell’originario ricorso per cassazione. La sentenza impugnata aveva già evidenziato gli elementi che fondavano la sussistenza dei presupposti della ricettazione: il prezzo particolarmente basso del motociclo, la mancanza degli adempimenti formali per il perfezionamento della compravendita, le modalità non trasparenti del bonifico e la causale fittizia dello stesso.

Su tali basi era stata esclusa la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 712 cod. pen. Il ricorrente, invece, intende introdurre elementi volti a dimostrare la propria buona fede nell’acquisto.

La Corte osserva che tali deduzioni sono, da un lato, ulteriori rispetto ai profili già oggetto del giudizio di legittimità e, dall’altro, prive di decisività. Esse mirano a sostenere che la Corte abbia errato nella valutazione delle prove e propongono una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella dei giudici di merito.

Tali aspetti sono chiaramente estranei al sindacato di legittimità ex art. 625 bis cod. proc. pen.. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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