Inammissibile il ricorso per chi rifiuta l’accertamento di ebbrezza (Cass. pen. Sez. VII n. 5361 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga, senza specifica critica, la medesima censura già vagliata e disattesa dal giudice di appello, traducendosi in una deduzione in fatto non consentita in sede di legittimità. La manifesta infondatezza dei motivi impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude il rilievo delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa l’eventuale prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata. Il controllo di legittimità non può sostituire la valutazione delle risultanze fattuali e documentali operata dai giudici di merito.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un sinistro stradale avvenuto su pubblica via, nel quale il conducente di un motoveicolo, coinvolto in un urto con un’autovettura, veniva richiesto di sottoporsi agli accertamenti clinico-tossicologici finalizzati a verificare la presenza di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope. Il ricorrente si rifiutava di sottoporsi a tali verifiche.
Il Tribunale aveva condannato l’imputato alla pena di quattro mesi di arresto e mille euro di ammenda, con sospensione della patente di guida per un anno, per il reato di cui all’art. 186, comma 7, e all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 28.05.2024, confermava la condanna. L’imputato proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle risultanze del verbale di contestazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo, osserva il Collegio, riproduce senza specifica critica il medesimo profilo di censura già adeguatamente vagliato e correttamente disatteso dalla Corte di appello. Il giudice di merito aveva evidenziato, alla pagina 2 della sentenza impugnata, che l’imputato aveva consapevolmente rifiutato di sottoporsi a qualsivoglia accertamento, sia sul posto sia presso altra struttura.
Di fronte a tali risultanze, il ricorrente proponeva di interpretare la propria condotta nel senso di limitare il rifiuto al solo aspetto degli accertamenti presso la struttura ospedaliera. Si tratta, rileva la Corte, di una inammissibile deduzione in fatto in sede di legittimità: il controllo di legittimità non può sostituirsi alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
La Corte affronta poi, solo per completezza, la questione del decorso della prescrizione successivamente alla pronuncia impugnata. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione. Ne deriva che è preclusa la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.
Pertanto il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo presenti cause di esonero.
Nota della Redazione
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