Preordinazione di fondo e accertamento fattuale rimessi al merito (Cass. pen. Sez. 1 n. 12541 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen. richiede che le plurime violazioni costituiscano attuazione di un medesimo disegno criminoso originario, precedente la commissione dei fatti e verificato con riferimento al momento ideativo. Il disegno criminoso non si identifica con la generale propensione alla devianza, dovendo invece emergere una “preordinazione di fondo” da elementi univoci, quali la programmazione dei reati almeno nelle loro linee essenziali, funzionale al conseguimento di un fine specifico e sufficientemente individuato. L’accertamento di tali indicatori costituisce una questione di fatto riservata al giudice di merito: la relativa valutazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza di riconoscimento della continuazione tra due sentenze: una di condanna per i reati di truffa e bancarotta patrimoniale legati al fallimento di una società e una per ricettazione di carte di identità.

Il difensore del ricorrente contestava la mancata unificazione delle due condanne, sostenendo che la ricettazione dei documenti fosse stata ideata e funzionale alla successiva commissione di truffe, realizzate tramite la presentazione di falsa documentazione anche per ottenere certificati bianchi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ricostruito i principi in tema di reato continuato, richiamando la necessità di un disegno criminoso originario e anteriore ai fatti, precisando che non è sufficiente la mera omogeneità dei reati, ma occorre la prova di una programmazione iniziale che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti, individuati almeno nelle loro linee essenziali. È stato valorizzato l’insegnamento delle Sezioni Unite Gargiulo n. 28659 del 2017 sui concreti indicatori da verificare, tra cui l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale e la sistematicità, nonché il precedente delle Sezioni Unite in tema di distinzione tra fine specifico e generica tendenza a delinquere.

Con riguardo al caso concreto, la Corte ha rilevato che il giudice dell’esecuzione aveva escluso la preordinazione valorizzando il dato temporale — la ricettazione accertata nel 2014, di tre anni antecedente le prime truffe — e la mancanza di identità tra i documenti sequestrati e quelli poi utilizzati per i reati più gravi. Le censure del ricorrente sono state considerate una mera alternativa ricostruzione fattuale, non supportata da specifiche omissioni motivazionali.

La Corte ha quindi ribadito che il controllo demandato al giudice di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è limitato alla verifica della coerenza e della non manifesta illogicità della motivazione, senza poter procedere a una revisione degli elementi materiali e fattuali, come da precedente Sez. 3, n. 17395 del 2023. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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