Fuga dopo incidente con lesioni: non basta la sosta momentanea senza identificazione (Cass. pen. Sez. VII n. 5359 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati connessi alla circolazione stradale, la sosta momentanea del conducente dopo il sinistro, non accompagnata dal rilascio delle proprie generalità, non elide la rilevanza penale dell’allontanamento previsto dall’art. 189, comma 6, cod. strada. L’accertamento della condotta di fuga e l’apprezzamento delle prove dichiarative costituiscono valutazioni riservate al giudice di merito, non sindacabili in cassazione quando la motivazione sia esente da vizi logici. Il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è correttamente fondato sulla concreta gravità del fatto e della colpa, espressivi di una non lieve entità del reato.
Il Fatto
Il ricorrente era stato ritenuto responsabile, dal Tribunale di Torino, del reato di cui all’art. 189, commi 1 e 6, cod. strada: dopo aver provocato un incidente stradale tamponando un’altra autovettura, dal quale erano derivate lesioni personali alla conducente, si era dato alla fuga. Il Tribunale aveva escluso l’originaria contestazione di omissione di soccorso.
La Corte di appello di Torino aveva confermato la condanna. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: i primi due incentrati sul vizio di motivazione in ordine all’accertamento della condotta di fuga, poiché entrambi i giudici avevano dato atto che l’imputato era sceso dalla vettura, aveva chiesto alla conducente tamponata come si sentisse e aveva denunciato il sinistro alla società assicuratrice; il terzo relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso. I motivi, per la Corte, riproducono censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici, non scalfiti da idonea critica. Le doglianze, incluse quelle sull’illegittima utilizzazione delle presunzioni, risultano del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza.
Il percorso giustificativo della Corte territoriale muove dalla premessa logica che la sosta momentanea senza il rilascio della propria identità non elide la rilevanza dell’allontanamento previsto dal comma 6 dell’art. 189 cod. strada. I motivi di ricorso, osserva la Corte, si risolvono nella prospettazione di una diversa interpretazione delle emergenze processuali, la cui valutazione esula dal sindacato di legittimità.
Sul punto delle asserite incongruenze tra le dichiarazioni della parte offesa e quelle di una teste, la Corte di appello aveva rilevato che la teste aveva precisato di non avere ricordi chiari per il tempo trascorso, mentre un altro teste, sentito in tempi più vicini all’evento, aveva visto la persona offesa fuori dall’autovettura e sofferente. Anche il ricorrente aveva riferito di averla vista appoggiata a una vettura.
La Corte richiama la preclusione, per il giudice di legittimità, a rileggere gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e ad adottare autonomamente nuovi parametri di ricostruzione, indicati dal ricorrente come più plausibili (Sez. VI n. 5465 del 2020). L’aspetto centrale dell’accertamento era la condotta dell’imputato, sulla quale concordavano tre testi: l’allontanamento senza fornire i dati personali.
Quanto al diniego della non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello aveva evidenziato la concreta gravità del fatto e della colpa, richiamando circostanze espressive di una non lieve entità del reato. La motivazione è giudicata conforme all’orientamento delle Sezioni Unite n. 13681 del 2016. Segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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