Lavori di pubblica utilità esclusi se il sinistro è causato da ebbrezza (Cass. pen. Sez. VII n. 5381 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, consistente nell’aver cagionato un sinistro stradale a causa dello stato di ebbrezza, è ostativa ex lege all’accesso alla misura sostitutiva dei lavori di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada. Accertata la sussistenza di tale aggravante con motivazione congrua e non illogica, il giudice di merito non è tenuto a concedere il beneficio. È manifestamente infondato il motivo di ricorso che lamenti un difetto di motivazione senza confrontarsi con le ragioni della sentenza impugnata, esaustive in punto di responsabilità e di conferma dell’aggravante.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata in primo grado per guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale a causa dell’alterazione psicofisica. Con l’atto di appello ha chiesto la conversione della pena nello svolgimento di lavori di pubblica utilità, previa esclusione della circostanza aggravante.

La Corte di appello ha confermato la condanna e la sussistenza dell’aggravante, ritenendo la misura sostitutiva non accessibile per espressa previsione di legge. La difesa ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo vizio di motivazione in ordine alla richiesta di pena sostitutiva.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Suprema Corte rileva che il motivo lamenta un vizio in realtà insussistente, poiché la sentenza impugnata ha adottato una motivazione sufficiente e non illogica, esaminando le deduzioni difensive.

Il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello, congrua e corretta in punto di diritto e dunque immune da vizi di legittimità. Il difetto di motivazione denunciato non trova riscontro nel provvedimento impugnato.

Nel merito, i giudici di appello hanno ampiamente dato conto degli elementi di prova sulla responsabilità dell’imputata per aver provocato l’incidente. È stata così confermata la circostanza aggravante del comma 2-bis dell’art. 186 cod. strada, la quale esclude ex lege l’accesso alla misura sostitutiva dei lavori di pubblica utilità prevista dal comma 9-bis del medesimo articolo.

La Corte di merito ha ritenuto provata oltre ogni ragionevole dubbio la sussistenza dell’aggravante ostativa, valorizzando la guida dopo l’assunzione di un quantitativo non modesto di alcol e il conseguente sinistro con coinvolgimento di terzi. La motivazione sulla mancata ammissione al lavoro di pubblica utilità non può dunque dirsi insussistente, essendo il beneficio precluso dalla circostanza accertata.

All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in assenza di cause di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *